DONNE A LAVORO
L'età minima per lavorare, anche per gli apprendisti, è di 15 anni in tutti i settori, compreso quello agricolo.
L'appartenenza all'uno o all'altro sesso non può non costituire un ostacolo per la costituzione di un rapporto di lavoro nè può essere motivo di differente trattamento, ad eccezione di lavori particolarmente pesanti che sono indicati nei contratti collettivi.
L'accertamento dell'idoneità fisica è generalmente richiesto per i minori di 18 anni. Per gli adulti riguarda soltanto chi deve lavorare in industrie nelle quali vengono impiegate o prodotte sostanze tossiche e infettanti. L'idoneità fisica viene accertata con una visita medica eseguita da un ufficiale sanitario che rilascia un certificato.
Sono vietate le visite "preassuntive" per accertare l'esistenza di uno stato di gravidanza, tossicodipendenza e sieropositività.
Non si può essere licenziati a causa del matrimonio. L'eventuale licenziamento intervenuto tra la richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo le nozze è da considerarsi nullo: il datore di lavoro deve riassumere la lavoratrice e corriponderle la retribuzione anche per il periodo precedente la riassunzione.
Indice
Il periodo di prova
La qualifica
La busta paga
Incentivi all'occupazione
Retribuzione
Orario di lavoro
Il lavoro notturno
Contributi
Pensioni
Il periodo di prova
NORMATIVA
L'assunzione in prova è disciplinata dall'art. 2096 c.c. e, in
particolare per gli impiegati, dall'art. 4 del R.D.L. 1824/1924.;
FIBALITA'
Il patto di prova mira a tutelare l'interesse del datore di lavoro e
del lavoratore:
- il datore di lavoro può accertare le capacità e le qualità del prestatore
di lavoro in relazione alle mansioni per le quali è assunto e alla retribuzione
che gli è corrisposta;
- il prestatore di lavoro può accertare l'entità della prestazione che gli
viene richiesta e le condizioni in cui il rapporto si svolge.
FORMA
E' richiesta la forma scritta e la mancanza di tale requisito comporta
la nullità del patto di prova e la sua immediata ed automatica conversione
in assunzione definitiva.
MANSIONI
Il patto di prova deve contenere la specifica indicazione delle
mansioni da espletare, dal momento che il datore di lavoro dovrà esprimere
la propria valutazione sull'esito della prova in riferimento alle mansioni che
il lavoratore ha svolto.
La mancanza dell'indicazione della mansione costituisce motivo di nullità
del patto; ciò sta a significare che si ha l'automatica conversione dell'assunzione
in definitiva sin dall'inizio a prescindere dal livello contrattuale.
DURATA
Salvo diversa specifica previsione del CCNL, la durata massima
del patto di prova è di sei mesi.
INVALIDI
Il patto di prova opera anche nelle assunzioni obbligatorie degli
invalidi ed, inoltre, deve riguardare mansioni compatibili con lo stato
dell'invalido.
MALATTIA E INFORTUNIO
La sospensione del rapporto di lavoro in prova
trova applicazione in caso di malattia e di infortunio, in quanto si è riconosciuto
che, durante tali periodi (di malattia e di infortunio), il lavoratore non
ha la possibilità di dimostrare le sue capacità, né il datore di lavoro quella di
accertarle. Di conseguenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del
posto.
DIRITTI DELLA/L LAVORATRICE/TORE
Le/i lavoratrici/tori in prova hanno diritto
alla:
- retribuzione;
- ferie;
- gravidanza;
- festività;
- TFR, anche nell'ipotesi di mancato superamento del periodo di prova
o di dimissioni della/l lavoratrice/tore.
[^ Sopra]
La qualifica
Viene assegnata all'atto dell'assunzione sulla base delle mansioni da svolgere e dei livelli professionali precedentemente acquisiti.
Se si viene momentaneamente adibite a mansioni inferiori a quelle stabilite nel contratto, sia queste che la retribuzione rimangono invariate.
Nel caso si svolga per un tempo limitato una mansione superiore a quella definita nel contratto, si ha diritto temporaneamente alla sola retribuzione relativa alla qualifica superiore. Solo dopo un tempo determinato, regolato dai contratti nazionali di categoria, si ha l'attribuzione definitiva della qualifica (salvo i casi di sostituzione).
[^ Sopra]
La busta paga
DEFINIZIONE
La busta paga è il prospetto che indica la somma che il/la
lavoratore/trice percepisce come compenso per il suo lavoro.
COMPOSIZIONE
La busta paga contiene:
- gli elementi della retribuzione ;
- l'assegno per il nucleo familiare;
- le trattenute previdenziali ed assistenziali. Sono quote di retribuzione
che l'azienda preleva per conto degli enti previdenziali e assistenziali
dalla busta paga del lavoratore specificandone l'importo. La stessa
azienda ha poi l'obbligo di versarle assieme alle quote a suo carico
(che sono la parte più rilevante) agli enti interessati;
- le trattenute fiscali. Sono la quota di retribuzione che il lavoratore
deve versare allo Stato a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF). Le normative vigenti prevedono una serie di scaglioni
di reddito, rivalutati annualmente in base agli indici di inflazione (nel
caso l'inflazione annua sia superiore al 2%), ai quali si applica una
specifica aliquota fiscale.
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Per sapere se l'importo indicato nella busta paga
è quello che ti spetta, puoi rivolgerti:
- alle RSA;
- alle organizzazioni sindacali;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).
[^ Sopra]
Incentivi all'occupazione
A)NORMATIVA
Art. 8, 9° comma, della L. 407/1990.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
disoccupati, registrati nell'anagrafe dei lavoratori presso i Centri per l'impiego
oppure in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), da più di 24
mesi.
DATORI DI LAVORO
Di tali benefici possono usufruire:
- le imprese operanti nel Mezzogiorno;
- le imprese del Centro-Nord;
- le imprese artigiane.
CONDIZIONI
Le assunzioni nelle imprese citate non devono avvenire per
sostituire lavoratori che sono stati licenziati per qualsiasi causa.
TIPI DI CONTRATTO
Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se assumono
tali lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno
o parziale.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti:
- le imprese operanti nel Sud e le imprese artigiane usufruiscono di un
totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali per 36 mesi;
- le imprese operanti al Centro-Nord usufruiscono di una riduzione dei
contributi assistenziali e previdenziali nella misura del 50% per 36 mesi.
B)Normativa
Art. 8, 4° comma, della L. 223/1991 e art. 4, 3° comma, della
L. 236/1993.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
che abbiano usufruito della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
per almeno 3 mesi, anche non continuativi, dipendenti di aziende beneficiarie
di CIGS da almeno 6 mesi.
DATORI DI LAVORO
Tutte le imprese, comprese le cooperative di produzione
e lavoro.
CONDIZIONI
Le assunzioni nelle imprese citate non devono avvenire per
sostituire lavoratori che sono stati licenziati o sospesi.
TIPI DI CONTRATTO
Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se assumono
tali lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti le imprese usufruiscono:
1. di un totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali, per 12
mesi;
2. di un contributo mensile per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
pari al 50% dell'indennità del lavoratore per:
- 9 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni;
- 21 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- 33 mesi nelle zone ad alto tasso di disoccupazione (ad esempio,
Campania, Basilicata, ecc…).
C)Normativa
Art. 25, 9° comma, della L. 223/1991 e art. 8, 2° e 4° comma,
della L. 223/1991.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
in mobilità con indennità.
DATORI DI LAVORO
Hanno diritto a tali incentivi tutte le imprese.
TIPI DI CONTRATTO
Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se assumono
tali lavoratori con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente
che sia a tempo pieno o parziale.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti le imprese usufruiscono:
1. di un totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali per 18
mesi;
2. di un contributo mensile per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
pari al 50% dell'indennità del lavoratore per:
- 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni;
- 24 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- 36 mesi nelle zone ad alto tasso di disoccupazione (ad esempio,
Campania, Basilicata, ecc…).
D)Normativa
Art. 8, 2° e 4° comma, della L. 223/1991 e art. 4, 1° comma,
della L. 236/1993.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
in mobilità con indennità.
Datori di lavoro
Tale normativa si applica a tutte le imprese.
TIPI DI CONTRATTO
Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se:
- assumono tali lavoratori con contratto a tempo determinato, per un
periodo massimo di 12 mesi, anche a tempo parziale;
- trasformano il contratto di lavoro in contratto a tempo indeterminato e
a tempo pieno.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti le imprese usufruiscono:
1.di un totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali, per la
durata del contratto;
2.di un contributo mensile per ogni mensilità di retribuzione corrisposta
pari al 50% dell'indennità del lavoratore per:
- 12 mesi per i lavoratori di età inferiore a 50 anni;
- 24 mesi per i lavoratori di età superiore a 50 anni;
- 36 mesi nelle zone ad alto tasso di disoccupazione (ad esempio,
Campania, Basilicata, ecc…).
E)NORMATIVA
Art. 25, 9° comma, della L. 223/1991 e art. 8, 2° e 4° comma,
della L. 223/1991.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
in mobilità senza indennità.
DATORI DI LAVORO
La normativa citata si applica a tutte le imprese.
TIPI DI CONTRATTO
Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se assumono
tali lavoratori con contratto a tempo indeterminato, indipendentemente
che sia a tempo pieno o parziale.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti le imprese usufruiscono di un
totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali, per 18 mesi.
F)Normativa
Art. 8, 2° comma, della L. 223/1991.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
in mobilità, senza indennità.
DATORI DI LAVORO
Si applica a tutte le imprese.
TIPI DI CONTRATTO
Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se assumono
tali lavoratori con contratto a tempo determinato, indipendentemente
che sia a tempo pieno o parziale, per un massimo di 12 mesi.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti le imprese usufruiscono di un
totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali, per la durata del
contratto.
G)Normativa
Art. 4, 1° comma, della L. 236/1993.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono beneficiare degli incentivi tutti i lavoratori
in mobilità, senza indennità.
Datori di lavoro · La normativa si applica a tutte le imprese.
Tipi di contratto · Le imprese usufruiscono degli incentivi soltanto se trasformano
il contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
INCENTIVI
Per l'assunzione di tali soggetti le imprese usufruiscono di un
totale sgravio dei contributi assistenziali e previdenziali, per i 12 mesi
successivi alla trasformazione del contratto.
[^ Sopra]
La retribuzione
NOZIONE
La retribuzione è un diritto del lavoratore subordinato.
MODALITA' PER LA CORRESPONSIONE
La L. 5 maggio 1953 n. 4 fa obbligo ai
datori di lavoro di corrispondere la retribuzione con un prospetto su cui
devono essere indicati tutti gli estremi relativi al lavoratore, alla retribuzione
e alle trattenute. Tale prospetto deve portare la sigla o il timbro del datore di
lavoro.
FORME DI RETRIBUZIONE
L'art.2099 c.c. distingue varie forme di retribuzione:
- retribuzione a tempo: la forma indubbiamente più diffusa e consiste
nella corresponsione di una somma di denaro stabilita in base al tempo
di lavoro;
- retribuzione a cottimo: commisurata alla quantità prodotta (cottimo
a misura) e alla quantità di tempo impiegato per ottenere una certa
unità di prodotto (cottimo a tempo);
- retribuzione in natura: trova applicazione in certe forme di lavoro,
come domestico, agricolo e nel settore della pesca e consiste, ad
esempio, nella somministrazione di vitto ed alloggio, nella concessione
di vestiario, ecc...
- provvigione: percentuale sugli affari conclusi dal prestatore di lavoro
nei casi in cui l'oggetto della prestazione consista appunto nella trattazione
di affari in nome e per conto del datore di lavoro;
- partecipazione agli utili: percentuale sugli utili netti che, nel caso di
imprenditore obbligato alla pubblicazione del bilancio, sono quelli risultanti
dall'ultimo bilancio approvato e pubblicato.
ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE
La retribuzione si compone di varie voci:
- paga base = è la retribuzione minima prevista dai contratti collettivi
nazionali di categoria per le diverse qualifiche;
- indennità di contingenza = è l'elemento che, attraverso un meccanismo
automatico di indicizzazione, consentiva di adeguare periodica-
mente (ogni sei mesi) il potere d'acquisto dei salari e degli stipendi
all'aumento di una parte del costo della vita (45% circa). Applicata
fino al novembre '91. Da luglio 1999 = la paga base e l'indennità di
contingenza sono state inglobate nel minimo retributivo mensile;
- E.D.R. = elemento distinto della retribuzione e consiste in una somma
pari a Euro 10,33 mensili erogata per 13 mensilità;
- Indennità varie = le più diffuse sono: l'indennità di mensa, l'indennità
di trasporto, l'indennità per lavori nocivi e pesanti, l'indennità di cassa,
l'indennità di trasferta, ecc
L'orario di lavoro
L'orario di lavoro può variare a seconda del contratto adottato.
Normalmente si lavora 40 ore per cinque giorni la settimana nei settori indusriali e 36 ore nel pubblico per sei giorni.
In alcuni settori industriali la produzione viene garantita anche la notte e per sette giorni la settimana sulla base del lavoro a turno, per il quale, in genere, sono previste riduzioni dell'orario fino a 32 ore settimanali.
Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere ed è retribuito con percentuali aggiuntive.
Ferie e riposi settimanali sono regolati in modo diverso a seconda del contratto che si ha.
Esistono varie forme di flessibilità dell'orario di lavoro che prevedono una gestione non rigida degli orari.
La più utilizzata è quella che prevede un'elasticità dell'orario di entrata e di uscita: il primo può essere allungato di un'ora e mezzo e il secondo fino a due ore.
Possono essere previste fasce di flessibilità più lunghe, anche mensili: in questo caso si possono scaglionare anticipi e prolungamenti dell'orario su diversi giorni.
Altre forme di flessibilità riguardano l'orario multiperiodale (permette di superare il limite orario settimanale di lavoro fissato dal contratto: le ore in più vengono recuperate in altri periodi dell'anno), il calendario annuo, il lavoro nel fine settimana.
Sono possibili anche orari speciali per singole persone, purchè concordati, su richiesta del lavoratore interessato, tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali.
I lavoratori impegnati in organismi di volontariato iscritti sui registri regionali hanno il diritto a forme di flessibilità di orario e di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione aziendale
[^ Sopra]
Il lavoro notturno
Nella totalità dei contratti nazionali di categoria per lavoro notturno s'intende quasi sempre quello compiuto in una certa fascia oraria predefinita (tra le 22 e le 6).
Ai minori e alle donne in gravidanza o con figli fino a un anno di età non è consentito lavorare di notte.
Non possono, inoltre, essere obbligati a tale tipo di prestazione:
la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore ai tre anni o alternativamente il padre convivente con la stessa;
il genitore che fosse l'unico convivente di un bambino con meno di 12 anni;
chi abbia a carico un soggetto disabile.
[^ Sopra]
Contributi
FUNZIONE
I contributi servono al lavoratore per poter avere la pensione.
TIPOLOGIE
Sono previste 4 forme di contribuzione:
1) contribuzione obbligatoria per legge, indipendentemente dagli accordi
tra le parti. Il prelievo viene fatto direttamente dalla busta paga dal datore
di lavoro che lo versa all'ente previdenziale del lavoratore.
2) contribuzione figurativa attribuita per i periodi di assenza forzata, quali:
a) malattia, infortunio, malattia professionale (periodi accreditati su domanda
dell'interessato corredata da specifica documentazione):
- fino al 31 dicembre 1996: il periodo accreditato è di 12 mesi;
- a partire dal 1997: il periodo accreditato è progressivamente di 22
mesi nella misura di 2 mesi per ogni 3 anni;
- per il triennio 2003-2005: il periodo accredito è d 18 mesi (78 settimane).
b) gravidanza e puerperio (periodi accreditati su domanda dell'interessato
corredata da specifica documentazione):
- astensione obbligatoria:
in costanza del rapporto di lavoro;
per i periodi fuori dal rapporto di lavoro, purché la lavoratrice possa
vantare 5 anni di anzianità contributiva;
- astensione facoltativa: in costanza del rapporto di lavoro:
la contribuzione figurativa è piena, per un periodo cumulativo di 6
mesi fino al terzo anno di vita del bambino;
per gli altri 4 o 5 mesi, se il padre usufruisce della aspettativa per
un periodo non inferiore a 3 mesi, di astensione facoltativa fino
all'ottavo anno del bambino, la contribuzione figurativa ha quale
valore retributivo il doppio dell'assegno familiare;
c) disoccupazione (periodi accreditati d'ufficio dall'Inps): periodi indennizzati;
d) cassa integrazione ordinaria (periodi accreditati d'ufficio dall'Inps):
senza limite, dopo la L. 155/1981;
e) cassa integrazione straordinaria e mobilità (automaticità dell'accredito):
tutti i periodi;
f) assistenza per Tbc (periodi accreditati d'ufficio dall'Inps per l'assistenza
oppure periodi accreditati su domanda dell'interessato per
l'assistenza a carico di altri enti): tutti i periodi di assistenza e di indennizzo;
g) servizio militare (periodi accreditati su domanda dell'interessato corredata
da specifica documentazione):
tutti i periodi, purché in precedenza
risulti almeno un contributo obbligatorio;
h) aspettativa sindacale e politica (periodi accreditati su domanda dell'interessato
corredata da specifica documentazione):
tutti i periodi,
successivi all'11 giugno 1970;
i) persecuzione politica e razziale (periodi accreditati su domanda dell'interessato):
tutti i periodi di attività politica antifascista o per condizione
razziale dopo il 1° luglio 1920;
l) donazione di sangue (periodi accreditati su domanda dell'interessato):
il giorno di donazione;
m) tutela del bambino (periodi accreditati su domanda dell'interessato):
- permessi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino =
contribuzione figurativa pari al doppio dell'assegno sociale;
- assenza dal lavoro per malattia del bambino =
fino a 3 anni, periodo
riconosciuto senza limite di durata, contribuzione figurativa piena;
dal quarto all'ottavo anno per assenza non superiore a 5 giorni l'anno
per ciascun genitore, copertura figurativa pari al doppio dell'assegno
sociale;
n) handicap in situazione di gravità (periodi accreditati su domanda dell'interessato):
2 anni di contribuzione figurativa per entrambi i genitori
che usufruiscono dei benefici previsti dall'art. 33 della L. 104/1992,
per congedi cumulativi o frazionati per l'assistenza al figlio, avente
handicap grave, accertato da almeno 5 anni;
o) onorevole (periodi accreditati su domanda dell'interessato corredata
da specifica documentazione):
art. 38 della L. 488/1999 per il periodo
di aspettativa non retributiva concessa per lo svolgimento del mandato
elettivo;
p) sordomuti e invalidi per qualsiasi causa, superiore al 74% (periodi
accreditati su domanda dell'interessato):
art. 80, 3° comma, della L.
388/2000 = per ogni anno di servizio svolto presso P.A., aziende private
o cooperative, il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa,
per un massimo di 5 anni di contribuzione e ciò è utile ai soli fini del
diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva.
3)CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
La contribuzione volontaria richiesta dal lavoratore all'ente previdenziale,
per raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione ed è possibile:
- qualora sia interrotto o cessato, per qualsiasi causa, il rapporto di lavoro,
purché il lavoratore, al momento della presentazione della domanda,
abbia 3 anni di contribuzione (156 settimane), versati nei 5
anni precedenti alla domanda citata;
- qualora, a decorrere dal 1° gennaio 2001, il lavoratore abbia versato
5 anni di contribuzione nell'intera vita lavorativa;
4)CONTRIBUZIONE DA RISCATTO
La contribuzione da riscatto richiesta dal lavoratore in attività, dal lavoratore
già in pensione o dai superstiti del lavoratore, per le seguenti ipotesi:
- corsi di studio universitario (diploma universitario, diploma di laurea,
diploma di specializzazione, dottorato di ricerca):
il riscatto è dovuto
per una parte o per l'intero corso legale ed anche per due o più corsi;
però, esso è escluso per i periodi già coperti da altre contribuzioni, ad
esempio lo studente-lavoratore;
- lavoro svolto all'estero in uno Stato non legato da convenzioni con
l'Italia;
- lavoro che è stato svolto come lavoro impiegatizio dal 1920 al 1950:
per gli impiegati non soggetti all'obbligo assicurativo per il superamento
dei limiti di reddito;
- corsi di formazione professionale:
il riscatto, a partire dall' 1 gennaio
1997, è dovuto per la durata del corso;
- periodo di omessa e prescritta contribuzione:
il riscatto è possibile solo
se il lavoratore fornisca la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro e
della mancata contribuzione;
- intervalli tra lavori discontinui, stagionali o temporanei:
il riscatto è dovuto
per tali periodi di intervallo. In alternativa al riscatto è possibile la
contribuzione volontaria, sempre che il lavoratore abbia 1 anno di contribuzione
negli ultimi 5 anni;
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro:
il riscatto è dovuto
per un massimo di 3 anni. In alternativa al riscatto è possibile la contribuzione
volontaria;
- astensione facoltativa per maternità fuori del rapporto di lavoro:
il riscatto
è dovuto per un periodo non superiore a 6 mesi per ogni maternità;
- assistenza ad una persona disabile per l'80% nei periodi non coperti da
assicurazione successivi al 1° gennaio 1994: il riscatto è dovuto per un
periodo non superiore a 5 anni.
RICONGIUNZIONE DEI CONTRIBUTI
Il lavoratore, che ha versato i contributi
in vari fondi di previdenza (ad esempio: Inps, Inpdap, ecc…), può chiedere
la ricongiunzione di tali contributi.
La ricongiunzione è:
- a titolo gratuito quando le ricongiunzioni sono riferite esclusivamente a
contribuzioni derivanti da lavoro dipendente (ad esempio: si ricongiungono
periodi presso l'Inps e periodi presso l'Inpdap);
- a titolo oneroso quando si ricongiungono contributi versati da liberi
professionisti o riferiti ad attività autonoma e professionale con i contributi
successivamente versati all'Inps.
In alternativa alla ricongiunzione
a titolo oneroso è possibile la totalizzazione (art. 76 L. 388/
2000) che consente, a decorrere dal 1° gennaio 2001, a chi ha pagato
i contributi in diversi fondi di previdenza (Inps, Inpdap, casse di previdenza,
ecc…) e non riesce a raggiungere il diritto alla pensione di
vecchiaia, di utilizzarli tutti.
RECUPERO DEI CONTRIBUTI OMESSI
Per recuperare i contributi omessi è
necessario:
1. denuncia del lavoratore all'Ispettorato del lavoro;
2. non devono essere trascorsi 5 anni. Trascorso tale termine, si chiede:
- all'Inps il riscatto dei periodi di lavoro non coperti da contribuzione;
- all'azienda, in base all'art. 2116 c.c., il risarcimento del danno,
facendo ricorso al giudice.
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Per recuperare i contributi omessi dal datore di
lavoro, oppure per sapere notizie in merito alla tua posizione contributiva o,
ancora, per riscattare degli anni, usufruendo dei contributi da riscatto, puoi
rivolgerti:
- all'Inps;
- ai Patronati del sindacato;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).
[^ Sopra]
Pensioni
PENSIONE DI ANZIANITA'
FINO AL 31 DICEMBRE 2007
La pensione di anzianità si potrà ottenere:
1. per i lavoratori subordinati:
- a 57 anni di età e 35 anni di contribuzione;
- oppure, a prescindere dall'età anagrafica, 38 anni di contribuzione nel
biennio 2004-2005, che poi diventeranno 39 anni nel biennio 2006-2007.
2. per i lavoratori autonomi:
- a 58 anni di età e 35 anni di contribuzione;
DAL 1 GENNAIO 2008
La pensione di anzianità si potrà ottenere:
1. per i lavoratori subordinati:
- 40 anni di contribuzione;
oppure
- nel biennio 2008-2009 sia per gli uomini che per le donne con un
minimo di 35 anni di contributi e almeno 60 anni di età; specificando
che solo per gli uomini, dal 2010 al 2013, sono necessari 35 anni di
contributi e 61 anni di età e dal 2014 in poi, 35 anni di contributi e 62
anni di età.
2. per i lavoratori autonomi:
- 40 anni di contribuzione;
oppure
- nel biennio 2008-2009 sia per gli uomini che per le donne un minimo
di 35 anni di contributi e almeno 61 anni di età; specificando che, dal
2010 al 2013, sono necessari 35 anni di contributi e 62 anni di età, e dal
2014 in poi, 35 anni di contributi e 63 anni di età.
Inoltre per le lavoratrici autonome è prevista la possibilità di ottenere la
pensione con 58 anni di età e 35 di contribuzione e per le lavoratrici subordinate
con 57 anni di età e 35 di contribuzione scegliendo che la stessa
pensione venga calcolata col sistema contributivo (basato sul parametro dei
contributi versati nel corso dell'intera vita).
PENSIONE DI VECCHIAIA
FINO AL 31 DICEMBRE 2007
Per poter usufruire della pensione di vecchiaia
sono richiesti i seguenti requisiti:
1. per i lavoratori subordinati:
- età pensionabile (65 anni per gli uomini e 60 per le donne);
- requisiti minimi assicurativi e contributivi (20 anni dal 1° gennaio 2001);
- cessazione dell'attività lavorativa dipendente sia in Italia che all'estero.
DAL 1 GENNAIO 2008
La pensione di vecchiaia si potrà ottenere:
1. per i lavoratori subordinati e autonomi:
- dal 2008: requisito minimo contributivo di 5 anni e l'età di 65 anni per
gli uomini e 60 per le donne, oppure 40 anni di contribuzione indipendentemente
dall'età;
- dal 2008 al 2009: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 60
anni per i soli uomini, in quanto le donne raggiungono il diritto con 5
anni di contribuzione effettiva e 60 anni di età (61 per gli autonomi);
- dal 2010 al 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 61
anni, sempre per i soli uomini;
- dopo il 2013: requisito minimo contributivo di 35 anni e l'età di 62 anni,
sempre per i soli uomini.
COSA FARE
Per l'erogazione della pensione la/il lavoratrice/tore deve presentare
domanda all'Inps.
PENSIONE DI REVERSIBILITA'
SOGGETTI BENEFICIARI
La pensione di reversibilità spetta:
- al coniuge;
- ai figli minorenni;
- ai figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro;
- ai figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata
minima legale del corso di studio seguito e, comunque, nel caso di studi
universitari, non oltre il compimento del 26° anno di età.
PERCENTUALI
I beneficiari per le pensioni con decorrenza dal 1° settembre
2005 hanno diritto alla seguente percentuale:
- per il coniuge superstite 60% della pensione percepita del deceduto;
- per il coniuge superstite + 1 figlio 80% della pensione percepita del
deceduto;
- per il coniuge superstite + 2 figli 100% della pensione percepita del
deceduto;
- per 1 figlio 60% della pensione percepita del deceduto;
- per 2 figli senza genitori 80% della pensione percepita del deceduto;
- per 3 figli o più senza genitori 100% della pensione percepita del
deceduto;
- per genitori (ciascuno) 15% della pensione percepita del deceduto;
- per fratelli e sorelle (ciascuno) 15% della pensione percepita del
deceduto.
DECORRENZA
Decorre dal primo giorno del mese successivo al decesso
del pensionato.
COSA FARE
Il superstite deve presentare domanda in carta semplice agli
Enti previdenziali (Inps, Inpdap, ecc…).
ASSEGNO SOCIALE
NOZIONE
Dal 1° gennaio 1996 l'assegno sociale ha sostituito la pensione
sociale.
SOGGETTI
Possono usufruire dell'assegno sociale:
- i cittadini italiani;
- gli abitanti di San Marino;
- i rifugiati politici;
- i cittadini di uno Stato dell'Unione europea residenti in Italia;
- i cittadini extracomunitari in possesso di carta di soggiorno.
REQUISITI
Per poter fare domanda è necessario che si verifichino tre
condizioni:
- non si abbia nessun reddito o se ne percepisca uno inferiore all'assegno
sociale;
- la residenza in Italia,
- età superiore ai 65 anni.
IMPORTO
Per l'anno 2005, l'importo mensile dell'assegno è di 374,97 euro.
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
La domanda di assegno sociale va compilata su un
modulo disponibile:
- presso gli uffici dell'Inps,
- oppure nel sito www.inps.it
- oppure presso gli Enti di Patronato.
PENSIONI ALLE CASALINGHE
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono iscriversi al Fondo per le pensioni alle
casalinghe i soggetti (sia uomini che donne), su base volontaria, di età tra i
15 e i 65 anni, che svolgono, senza vincolo di subordinazione, lavori non
retribuiti in relazione a responsabilità familiari e che non prestano attività
lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e non sono titolari di pensione
di vecchiaia e di anzianità (la reversibilità non è calcolata).
CONTRIBUTI
A decorrere dal 1º gennaio 1999, l'importo della contribuzione
da versare al Fondo non può essere inferiore a Euro 25,82 (lire 50.000)
mensili.
In caso di iscrizione in età superiore ai 60 anni, l'iscritto ha facoltà di incrementare
l'anzianità contributiva fino ad un numero di anni che consentano il
perfezionamento del requisito dei 5 anni di contribuzione al raggiungimento
del 65º anno di età mediante il versamento di una somma.
PRESTAZIONI
L'iscritto al Fondo ha diritto alle seguenti prestazioni:
- trattamento pensionistico che viene calcolato con il nuovo criterio contributivo,
a partire dal 57º anno di età con cinque anni di contribuzione,
a condizione che l'importo di pensione maturato non sia inferiore a 1,2
volte l'importo dell'assegno sociale, oppure, senza limiti di importo, al
compimento del sessantacinquesimo anno di età con almeno cinque
anni di contribuzione;
- pensione di inabilità, con almeno cinque anni di contribuzione, quando
sia intervenuta l'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi
attività lavorativa.
[^ Sopra]
COME FINISCE UN RAPPORTO DI LAVORO
Trattamento di fine rapporto
Indennità ordinaria di disoccupazione
Cassa integrazione guadagni
Decadenza dei diritti del/la lavoratore/trice
Mobilità
Trattamento di fine rapporto
NOZIONE
Il trattamento di fine rapporto (TFR) spetta al lavoratore alla
cessazione del rapporto di lavoro.
CALCOLO
Il trattamento di fine rapporto (TFR) si calcola: dividendo la retribuzione
annua per 13,5. Per retribuzione annua si intendono tutte le somme
corrisposte a titolo non occasionale al lavoratore, con esclusione dei rimborsi
spese.
Dal 2008
Il 24 novembre 2005 il Governo ha approvato un decreto legislativo
in tema di trattamento di fine rapporto, il quale ancora non è stato
pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Tale decreto entrerà in vigore il 1° gennaio
2008.
Lo scopo di tale decreto legislativo è quello di destinare il TFR ai fondi
pensione con il meccanismo del silenzio-assenso o con modalità esplicite.
Cosa significa ciò?
Tutti i lavoratori, entro 6 mesi dall’entrata in vigore del citato decreto (1°
giugno 2006) o entro 6 mesi dalla data di prima assunzione successiva al
decreto possono liberamente e volontariamente aderire alle forme pensionistiche
complementari conferendo il TFR maturato. A riguardo è bene fare
una distinzione tra lavoratori che trovano lavoro successivamente alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo e lavoratori che hanno iniziato a
lavorare prima del 23 aprile 1993.
Per i primi, il conferimento del TFR maturato alle forme pensionistiche
complementari avviene secondo:
1. modalità esplicite: entro 6 mesi dalla data di prima assunzione, il lavoratore
può conferire l’intero importo del TFR maturando a una forma di
previdenza complementare dallo stesso lavoratore prescelta; qualora, in
alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere
il TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può
essere successivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR
maturando alla forma pensionistica complementare prescelta;
2. modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di 6 mesi dalla
data di prima assunzione non esprima alcuna volontà:
- il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando del proprio dipendente
alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti
collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l’azienda abbia
aderito, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando del proprio
dipendente alla forma pensionistica individuata in accordo tra le parti; in
caso di mancato accordo il tfr maturando è conferito a quella delle predette
forme pensionistiche alla quale l’azienda abbia aderito con il maggior
numero di lavoratori.
Si precisa che in caso di mancato accordo tra le parti e in assenza di una
forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti
collettivi, il datore di lavoro deve trasferire il TFR maturando alla forma
pensionistica complementare istituita presso l’Inps.
Per i secondi, invece, è necessario distinguere:
- qualora risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito scegliere,
entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il residuo TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche
nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare
collettiva alla quale gli stessi abbiano già aderito;
- qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando
presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura
non inferiore al 50%, con possibilità di incrementi successivi, a
una forma pensionistica complementare. Nel caso in cui non esprimano
alcuna volontà, si applica la c.d. “modalità tacita” con le sue conseguenze
sopra citate.
[^ Sopra]
INDENNITA'ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE
LAVORATORI
Beneficiano della indennità di disoccupazione tutti i/le lavoratori/
trici disoccupati/e per cessazione del contratto a termine o per licenziamento,
purché possano far valere 2 anni di anzianità, almeno 52 settimane
di contributi versati nel biennio precedente.
Non possono beneficiare della indennità di disoccupazione:
- apprendisti;
- soci di cooperative di facchinaggio;
- personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto non
dipendente;
- personale delle ferrovie, tramvie, linee di navigazione interna;
- addetti ai servizi di trasporto delle linee urbane ed extraurbane.
DATORI DI LAVORO
Si applica a tutti i datori di lavoro.
DURATA
Il periodo di fruizione (D. L. 35/2005) è di:
- 7 mesi per i soggetti di età inferiore a 50 anni;
- 10 mesi per i soggetti di età pari o superiore a 50 anni.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il lavoratore riceve una indennità, nella seguente
misura, dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 (art. 13 D. L. 35/2005), della
retribuzione:
- 50% per i primi 6 mesi;
- 40% per i successivi 3 mesi;
- 30 % per gli ultimi mesi.
COSA FARE
Il lavoratore, per ottenere il trattamento di disoccupazione,
deve registrarsi nell’anagrafe dei lavoratori del Centro per l’impiego di appartenenza
e presentare entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di
lavoro domanda all’Inps, allegando il certificato rilasciato dal Centro per
l’Impiego e gli attestati rilasciati dal datore di lavoro.
Tale domanda all’Inps, in caso di malattia, infortunio e maternità obbligatoria,
va presentata entro 60 giorni, purché l’evento sia iniziato entro l’ottavo giorno
dal licenziamento.
[^ Sopra]
Cassa integrazione guadagni
TIPOLOGIE
La cassa integrazione guadagni può essere:
1. ordinaria;
2. straordinaria.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (CIGO)
NORMATIVA
I riferimenti normativi in tale materia sono:
- D. Lgs. 788/1945;
- L. 164/1975;
- L. 549/1989;
- L. 223/1991.
LAVORATORI
Beneficiano della CIGO:
- gli operai (senza vincolo di anzianità contributiva);
- gli impiegati (senza vincolo di anzianità contributiva);
- i quadri (senza vincolo di anzianità contributiva).
SONO ESCLUSI:
- i dirigenti;
- gli apprendisti;
- i lavoratori a domicilio.
DATORI DI LAVORO
La CIGO si applica alle imprese industriali, indipendentemente
dal numero dei lavoratori occupati.
IPOTESI
Le ipotesi di applicazione della CIGO sono sospensione o riduzione
di orario di lavoro per:
- eventi aziendali transitori non imputabili all’impresa o ai lavoratori;
- calo temporaneo di mercato.
TRATTAMENTO ECONOMICO DI DURATA
Per 13 settimane, prorogabili fino ad
un anno nel biennio, il/la lavoratore/trice percepisce l’80% della retribuzione.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Il/la lavoratore/trice ha diritto alla contribuzione figurativa ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA (CIGS)
NORMATIVA
I riferimenti normativi in tale materia sono:
- L. 1115/1968;
- L. 164/1975;
- L. 223/1991;
- L. 236/1993;
- L. 451/1994.
LAVORATORI
Beneficiano della CIGS:
- gli operai (assunti da almeno 90 giorni);
- gli impiegati (assunti da almeno 90 giorni);
- i quadri (assunti da almeno 90 giorni).
DATORI DI LAVORO
La CIGS si applica alle:
- imprese industriali, con più di 15 addetti nell’ultimo semestre;
- aziende appaltatrici di mense, con più di 15 addetti presso aziende
industriali;
- aziende editrici;
- imprese artigiane, con più di 15 addetti solo in conseguenza di CIGS
concessa all’impresa committente;
- aziende commerciali, con più di 200 addetti;
- imprese appaltatrici di servizi di pulizia, se l’azienda appaltante è in
CIGS;
- cooperative agricole e loro consorzi.
IPOTESI
Le ipotesi di applicazione della CIGS sono sospensione o riduzione
di orario di lavoro dovute a:
- ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione aziendale;
- crisi aziendali;
- procedure concorsuali (ad esempio fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
ecc…).
TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA
Il/la lavoratore/trice percepisce l’80%
della retribuzione per i seguenti periodi:
- 2 anni (24 mesi) per ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione,
prorogabile per 2 volte, ciascuna per un massimo di 12 mesi;
- 1 anno (12 mesi) per crisi aziendale, eccezionalmente prorogabile per
altri 12 mesi;
- 1 anno (12 mesi) per procedure concorsuali, prorogabili per altri 6
mesi.
Per ogni unità produttiva, l’intervento della CIGS non può superare la durata
di 36 mesi in un quinquennio.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Il/la lavoratore/trice ha diritto alla contribuzione
figurativa ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti.
[^ Sopra]
DECADENZA DEI DIRITTI DEL/LA LAVORATORE/TRICE
NOZIONE
Spesso il/la prestatore/trice di lavoro ha l’onere di esercitare i
propri diritti e facoltà in un preciso arco di tempo, decorso il quale ciò non
sarà più possibile (si verifica, cioè, la decadenza del lavoratore dai diritti a
lui spettanti).
TIPOLOGIE
La decadenza può essere:
1. prevista dalla legge, tra i casi più importanti possiamo ricordare:
- il termine di 60 giorni per impugnare la lettera di licenziamento;
- il termine di 6 mesi per impugnare documenti o atti firmati dal lavoratore,
a fine rapporto, relativo alle sue spettanze retributive (ad esempio:
trattamento di fine rapporto, lavoro straordinario, ecc…);
- il termine stabilito per impugnare la sanzione disciplinare (art. 7 L.
300/1970);
2. stabilita dalle parti, vale a dire dal datore e dal lavoratore.
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Se ricevi una lettera di licenziamento, oppure
ricevi una lettera contenente una sanzione disciplinare o, ancora, firmi un
documento, a chiusura del tuo rapporto di lavoro, in cui dichiari di aver
ricevuto tutte le spettanze retributive e non hai più niente a pretendere, puoi
rivolgerti:
- alle Organizzazioni sindacali;
- alla Consigliera di parità;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).
[^ Sopra]
MOBILITA'
MOBILITÀ
NORMATIVA
La mobilità è regolata dagli artt. 4, 5, 6, 7,16 e 24 della L. 223/
1991.
LAVORATORI
Beneficiano della mobilità:
- gli operai (a tempo indeterminato con anzianità di almeno 12 mesi, di
cui 6 di lavoro effettivo);
- gli impiegati (a tempo indeterminato con anzianità di almeno 12 mesi,
di cui 6 di lavoro effettivo);
- i quadri (a tempo indeterminato con anzianità di almeno 12 mesi, di cui
6 di lavoro effettivo).
DATORI DI LAVORO
Nella mobilità rientrano le stesse imprese a cui si applica
la CIGS (vedi CIGS).
IPOTESI
Le ipotesi di intervento della mobilità sono licenziamento collettivo,
direttamente o dopo un periodo di CIGS.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il/la lavoratore/trice riceve una indennità nella
seguente misura:
- 80% della retribuzione per i primi 12 mesi;
- 64% della retribuzione per i restanti mesi.
DURATA
La durata della mobilità è la seguente:
- 12 mesi (24 al Sud) per i/le lavoratori/trici fino a 40 anni;
- 24 mesi (36 al Sud) per i/le lavoratori/trici ultraquarantenni;
- 36 mesi (48 al Sud) per i/le lavoratori/trici ultracinquantenni.
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Il/la lavoratore/trice ha diritto alla contribuzione
figurativa ai fini della pensione di invalidità, vecchiaia, anzianità e superstiti.
[^ Sopra]