Consigliera di Parità della Provincia di Avellino
Come le donne realizzano la conciliazione tra vita professionale e familiare.
Quale la normativa, le agevolazioni, i servizi a sostegno di un'effettiva parità che tenga conto dell'esigenze delle donne e della famiglia.
DEFINIZIONE
E' un sostegno economico che spetta alle madri residenti,
cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di
soggiorno, per ogni figlio biologico, adottato o in affidamento preadottivo.
L'assegno è corrisposto per intero a chi non ha alcun tipo di indennità
retributiva, o per differenza a chi fruisce già di una indennità di importo
inferiore.
IN QUALI CASI SPETTA L'ASSEGNO?
L'assegno spetta se:
- la lavoratrice già fruisce di una forma di tutela previdenziale ed ha
almeno tre mesi di contribuzione compresi tra i nove ed i diciotto
mesi precedenti la nascita o l'ingresso in famiglia del bambino;
- la madre è disoccupata, purché tra la data della perdita del diritto a
prestazioni previdenziali e la data di nascita o di ingresso del minore
nella famiglia non siano trascorsi più di nove mesi;
- la lavoratrice ha interrotto il rapporto di lavoro per dimissioni durante il periodo di gravidanza ed ha almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto mesi ai nove mesi precedenti la nascita del bambino.
COSA FARE PER OTTENERE TALE ASSEGNO?
E' necessario presentare domanda all'INPS entro tre mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento.
[^ Sopra]DEFINIZIONE
E' un sostegno economico per le famiglie con redditi inferiori a determinati limiti stabiliti ogni anno dalla legge.
A CHI SPETTA?
- ai lavoratori dipendenti
- ai disoccupati
- ai lavoratori in mobilità
- ai cassaintegrati
- ai soci di cooperative
- ai pensionati
- ai parasubordinati (dal 01/01/1998)
- agli iscritti alla gestione separata INPS (dal 01/01/1998)
Sono esclusi i lavoratori autonomi dell'agricoltura e i pensionati ex lavoratori
autonomi
PER CHI SPETTA?
Per i componenti del nucleo familiare, cioè:
- il richiedente dell'assegno;
- il coniuge non legalmente separato;
- i figli (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti
o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dall'altro
coniuge, affidati a norma di legge);
- i figli maggiorenni inabili che si trovano nell'assoluta impossibilità di
dedicarsi ad un lavoro;
- i nipoti, di età inferiore ai diciotto anni, a carico di un ascendente diretto
(nonno o nonna), che si trovano in uno stato di bisogno;
- i fratelli, le sorelle e i nipoti collaterali del richiedente (figli di fratelli e
sorelle, minori di età o maggiorenni inabili, a condizione che non abbiano
diritto alla pensione e che siano orfani di entrambi i genitori).
Il reddito del nucleo familiare deve derivare per almeno il 70% da lavoro
dipendente o da prestazione derivante da lavoro dipendente (pensione, in-
dennità di disoccupazione, indennità di maternità, indennità di malattia, ecc.).
COSA FARE PER AVERLO?
Tutti i lavoratori dipendenti e gli ex dipendenti pensionati devono presentare
una domanda al proprio datore di lavoro in cui è necessario specificare i
componenti del nucleo familiare.
Tutti gli altri lavoratori devono presentare
la domanda direttamente all'INPS di residenza.
Alla domanda è possibile allegare autocertificazione in sostituzione dello
stato di famiglia.
NORMATIVA
Il D. Lgs. 151/2001 regola:
- congedo di maternità e di paternità (c.d. astensione obbligatoria);
- congedo parentale (c.d. astensione facoltativa);
- congedi per eventi particolari;
- permessi prenatali;
- adozione e affidamento.
·CONGEDO DI MATERNITA' O ASTENSIONE OBBLIGATORIA
LAVORATRICI
IL CONGEDO DI MATERNITA' SI APPLICA A:
- tutte le lavoratrici subordinate (operaie, impiegate, quadri e dirigenti),
comprese le apprendiste, quelle con contratto di formazione e lavoro,
a tempo determinato, part-time;
- le lavoratrici dipendenti da società cooperative, anche se socie;
- le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- le viaggiatrici e piazziste;
- le lavoratrici con contratto di portierato;
- le lavoratrici a domicilio;
- le lavoratrici autonome:
coltivatrici dirette, mezzadre, colone, imprenditrici
agricole a titolo principale, lavoratrici artigiane ed esercenti attività
commerciali;
- libere professioniste, iscritte alla cassa di previdenza;
- lavoratrici parasubordinate e professioniste senza cassa di previdenza,
ma iscritte alla gestione separata Inps dei/delle lavoratori/trici.
DURATA
Il congedo di maternità comprende i due mesi precedenti la data presunta del parto e i 3 mesi successivi alla data del parto.
LICENZIAMENTO
Bisogna distinguere le ipotesi in cui non è possibile il licenziamento
dalle ipotesi in cui è possibile.
E' vietato il licenziamento durante il congedo di maternità della lavoratrice
dall'inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del
bambino.
Non è vietato il licenziamento durante il congedo di maternità nel caso di:
- giusta causa del licenziamento della lavoratrice;
- cessazione dell'attività dell'azienda da cui essa è addetta;
- esito negativo della prova;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta
o risoluzione del rapporto per la scadenza del termine.
ANTICIPAZIONE DEL CONGEDO
Il D. Lgs. 151/2001 prevede due ipotesi di
anticipazione dell'astensione obbligatoria del congedo:
1. nei casi di lavori gravosi e pregiudizievoli, 3 mesi prima del parto (norma
non è attuata per mancato decreto);
2. viene disposta dall'Ufficio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro
TRATTAMENTO ECONOMICO
La lavoratrice per tutto il periodo di maternità ha diritto ad una indennità giornaliera, erogata dall'Inps, pari all'80% della retribuzione.
·CONGEDO DI PATERNITA' O ASTENSIONE OBBLIGATORIA
LAVORATORI
Il congedo di paternità è riconosciuto al padre.
DURATA
L'astensione del lavoratore spetta:
- per tutto il periodo di maternità;
- per la parte residua che sarebbe spettata alla madre lavoratrice, in
caso di morte o di grave infermità o abbandono del figlio.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il lavoratore, per tutto il periodo di paternità, ha diritto ad una indennità giornaliera, erogata dall'Inps, pari all'80% della retribuzione.
·CONGEDO PARENTALE O ASTENSIONE FACOLTATIVA
APPLICAZIONE
Il congedo parentale è previsto per i primi 8 mesi del neonato.
MODALITA
Il/la lavoratore/trice, per godere del congedo parentale:
- deve avvisare il datore di lavoro nei modi stabiliti dai CCNL;
- in alternativa, almeno 15 giorni prima.
DURATA
Il congedo parentale compete:
- alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità,
per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, il cui
limite complessivo di entrambi i genitori è di 10 mesi;
- al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo
o frazionato non superiore a 3 mesi;
il limite complessivo dei congedi
parentali dei genitori è elevato a 11 mesi;
- qualora vi sia un solo genitore (ad esempio: in caso di morte di un genitore, di abbandono del figlio da parte di un genitore, di affidamento del figlio ad uno solo dei genitori, di non riconoscimento del figlio da parte di un genitore = Circ. Inps n. 8 del 17 gennaio 2003).
DOCUMENTAZIONE
Anche per i figli nati prima del 28 marzo 2000 i genitori,
che chiedono l'astensione facoltativa, dovranno presentare domanda all'Inps
e al datore di lavoro, allegando i seguenti documenti:
1. domanda della madre:
- certificato di nascita o autocertificazione, da cui risultino la paternità
e la maternità;
- dichiarazione non autenticata di responsabilità del padre relativa
agli eventuali periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti
per il figlio in questione;
- analoga dichiarazione della madre dei periodi di astensione facoltativa
dalla stessa eventualmente fruiti;
- impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
2. domanda del padre:
- certificato di nascita o autocertificazione, da cui risultino la paternità
e la maternità;
- dichiarazione non autenticata di responsabilità della madre relativa
agli eventuali periodi di astensione facoltativa dallo stesso fruiti per il
figlio in questione;
- analoga dichiarazione del padre dei periodi di astensione facoltativa
dalla stessa eventualmente fruiti;
- impegno di entrambi i genitori a comunicare eventuali variazioni.
TRATTAMENTO ECONOMICO
La/il lavoratrice/tore, fino al 3° anno di vita del
bambino, ha diritto:
- ad una indennità pari al 30% della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di 6 mesi;
- per i successivi periodi a 6 mesi, l'indennità spetta solo se il reddito
dell'interessato è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione.
PARTI PLURIMI
Per i parti plurimi è possibile il congedo parentale, per ogni bambino (art. 32 del D. Lgs. 151/2001 e Messaggio Inps 569/2001).·CONGEDO PER EVENTI PARTICOLARI
DISCIPLINA
I lavoratori hanno diritto a:
- permessi retribuiti fino a 3 giorni complessivi all'anno nei casi previsti
dall'art. 1 del D.M. 278/2000 (decesso, documentata grave infermità
del coniuge, anche legalmente separato, ecc…);
- permessi non retribuiti sino ad un massimo di 2 anni nell'arco dell'intera
vita lavorativa nei casi previsti dall'art. 2 del D.M. 278/2000 (situazione
di grave disagio personale o di un familiare, ecc…).
PERMESSI PRENATALI
LAVORATRICI
I permessi prenatali vengono concessi solo alle lavoratrici in gravidanza, nel caso in cui gli accertamenti coincidano con l'orario di lavoro.
MOTIVO
I permessi prenatali servono:
- per l'effettuazione di esami prenatali;
- per accertamenti clinici prenatali;
- per visite mediche specialistiche.
MODALITà
La lavoratrice deve presentare al datore di lavoro:
1. la documentazione giustificativa con l'indicazione:
- della data;
- dell'orario degli esami;
- delle visite.
2. la necessità di svolgere l'accertamento sanitario durante l'orario di
lavoro.
·ADOZIONE E AFFIDAMENTO
DISCIPLINA
Nei casi di adozione e di affidamento è possibile:
1. l'astensione obbligatoria:
- per la madre: per i primi 3 mesi successivi all'ingresso nella famiglia
del bambino, che al momento dell'adozione o dell'affidamento non
abbia compiuto 6 anni di età;
- per il padre: nel caso in cui la madre abbia rinunciato a fruire del
l'astensione o sia deceduta o il bambino sia affidato in via esclusiva
al padre.
2. l'astensione facoltativa:
- per i genitori adottivi o affidatari nei primi 8 anni di vita del bambino,
alle stesse condizioni previste per i genitori naturali.
PLURIME ADOZIONI
Per le plurime adozioni si applicano le stesse modalità previste per i genitori naturali.
A CHI TI PUOI RIVOLGERE
Per avere qualsiasi informazione in merito alla
materia dei congedi puoi rivolgerti:
- alle Organizzazioni sindacali;
- alla Consigliera di parità.
·MATRIMONIO
NOZIONE
Il matrimonio si scioglie con la morte di uno dei coniugi o con il divorzio.
·SEPARAZIONE
TIPOLOGIE
La separazione può essere:
- consensuale:
si ha nell'ipotesi in cui si verifica il consenso di entrambi
i coniugi, i quali presentano ricorso al giudice.
Quando l'accordo dei
coniugi, relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli, è in
contrasto con l'interesse di quest'ultimi, il giudice riconvoca i coniugi
indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli;
- giudiziale:
si ha nell'ipotesi in cui si verificano fatti tali da rendere intollerabile
la prosecuzione della convivenza o tali da recare grave pregiudizio
alla educazione della prole e può essere chiesta anche indipendentemente
dalla volontà di uno dei coniugi.
Il giudice, pronunziando la
separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e sia stato richiesto
da uno dei due coniugi, a quale dei coniugi stessi sia addebitabile
la separazione.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE
Il giudice che pronunzia la separazione:
- dichiara a quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento
relativo alla prole, con esclusivo riferimento all'interesse
morale e materiale di essa;
- stabilisce la misura e il modo con cui il coniuge non affidatario deve
contribuire al mantenimento, all'istruzione e all'educazione dei figli,
nonché le modalità di esercizio dei suoi diritti nei rapporti con gli stessi
figli.
OBBLIGHI DEL CONIUGE AFFIDATARIO DEI FIGLI
Il coniuge cui sono affidati i
figli, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della
potestà su di essi e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice.
Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i
figli sono adottate da entrambi i coniugi.
Il coniuge cui i figli non siano affidati
ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e
può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni
pregiudizievoli al loro interesse.
L'abitazione nella casa familiare spetta di preferenza, ove sia possibile, al
coniuge cui vengono affidati i figli.
Il giudice dà, inoltre, disposizioni circa
l'amministrazione dei beni dei figli e, nell'ipotesi che l'esercizio della potestà
sia affidato ad entrambi i genitori, il concorso degli stessi al godimento
dell'usufrutto legale.
REVOCA DELL'AFFIDAMENTO
In ogni caso il giudice può per gravi motivi
ordinare che la prole sia collocata presso una terza persona o, nella impossibilità,
in un istituto di educazione.
·DIVORZIO
Chi lo può chiedere ·
Possono richiedere il divorzio i coniugi che sono
separati legalmente da almeno 3 anni da quando sono comparsi davanti al
giudice del tribunale il quale ha stabilito la separazione consensuale omologata
o la sentenza di separazione giudiziale.
Diritti e doveri ·
Una volta ottenuto il divorzio si estinguono i diritti e doveri
acquisiti con il matrimonio:
la donna perde il cognome del marito e gli ex
coniugi si escludono reciprocamente dall'asse ereditario.
E' opportuno precisare che nell'ipotesi in cui gli ex coniugi si risposano, gli
stessi continuano a mantenere gli obblighi verso i figli nati dal precedente
matrimonio.
ASSEGNO DI DIVORZIO
L'assegno viene concesso dal giudice, il quale deve
tener conto:
- della causa che ha determinato la rottura del matrimonio;
- delle condizioni economiche e sostentamento di entrambi i coniugi.
L'assegno, in genere, viene versato mensilmente, però può essere liquidato
in una sola soluzione, previo accertamento del tribunale sulla congruità della
somma offerta.
L'assegno si estingue al momento in cui colui che lo percepisce passa a
nuove nozze o qualora colui che è obbligato a versarlo muore o fallisce.
Qualora l'obbligato all'assegno non versi l'importo stabilito è possibile agire ricorrendo al giudice per ottenere ciò che è dovuto.
DEFINIZIONE
Dall'1 marzo 2001 l'assicurazione è rivolta a tutte le donne
che prestano lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo ovvero che
svolgono attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell'ambiente
in cui dimorano.
A CHI SPETTA?
A tutte le donne con età compresa tra i 18 ed i 65 anni che non prestano attività lavorativa retribuita, il cui nucleo familiare realizzi un reddito complessivo di non oltre i 9.296,22 euro annui.
PER QUALI MOTIVI SPETTA?
Per infortuni avvenuti in occasione ed a causa del lavoro prestato in ambito domestico.
COSA FARE PER OTTENERE TALE ASSICURAZIONE?
E' necessario presentare domanda all'INAIL di residenza allegando un'autocertificazione che attesti i requisiti suddetti.
[^ Sopra]Tutto il materiale pubblicato è proprietà dell'Ufficio della Consigliera di Parità, salvo il materiale diversamente e specificamente dichiarato pubblico o di altro autore. Viene concessa la visione dei documenti detti ma non la loro stampa e/o utilizzo commerciale