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Consigliera di Parità della Provincia di Avellino

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FORME DI LAVORO E CONTRATTI

Indice

» PREMESSE
» LAVORO AUTONOMO
» LAVORO SUBORDINATO
» CONTRATTO A TERMINE
» CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO
» DIVERSI CONTRATTI DI LAVORO
» Contratto di lavoro intermittente
» Contratto di lavoro ripartito
» Contratto di collaborazione a progetto
» Contratto d'inserimento
» Apprendistato
» Part-time
» Contratto di somministrazione di lavoro



PREMESSE


Le diverse forme di lavoro si possono distinguere a seconda:
DELLA DIPENDENZA= lavoro autonomo, lavoro subordinato.
DEL TEMPO DEDICATO= contratto a termine, contratto a tempo indeterminato.
DEI DIVERSI CONTRATTI DI LAVORO= contratto di lavoro intermittente, contratto di lavoro ripartito, contratto di collaborazione a progetto, contratto d'inserimento, apprendistato, part-time, contratto di somministrazione di lavoro. [^ Sopra]

LAVORO AUTONOMO

Normativa

Il lavoro autonomo è disciplinato dall'art. 2222 c.c.

Nozione

E' prestatore di lavoro autonomo colui che si obbliga a compiere,
dietro corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza
subordinazione nei confronti di un committente.

Caratteri essenziali

I caratteri essenziali del lavoro autonomo sono:
- la realizzazione di un'opera o un servizio con propria organizzazione;
- l'assenza del vincolo di subordinazione;
- l'esistenza del rischio professionale;
- il pagamento del corrispettivo.

Adempimenti del libero professionista

Se il lavoratore intende svolgere
attività da libero professionista deve:
- richiedere l'attribuzione della partita IVA all'Agenzia delle Entrate;
- iscriversi alla relativa cassa di previdenza;
- iscriversi presso la gestione separata Inps in mancanza di cassa di
appartenenza.

La legge che agevola l'Autoimpiego (D.L. n. 185/2000 - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o di persone in cerca di prima occupazione.
La legge, la cui gestione è affidata a Sviluppo Italia, prevede la concessione di agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) e di servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative:
- Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti
complessivi previsti fino a € 25.823;
- Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi
previsti fino € 129.114;
- Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare
con Franchisor accreditati con Sviluppo Italia.
Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche che intendono avviare
un'attività di lavoro autonomo in forma di ditta individuale o di società di
persone (società in nome collettivo o società in accomandita semplice).
Per presentare la domanda i proponenti, ossia il titolare in caso di ditta
individuale o almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà
delle quote in caso di società, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- maggiorenne alla data di presentazione della domanda;
- non occupato alla data di presentazione della domanda;
- residente nei territori di applicazione della normativa alla data del 1
gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione
della domanda.
Nei territori di applicazione della normativa rientrano anche le regioni
meridionali tra cui la Campania.
Si precisa che la sede legale e operativa della società deve essere ubicata
nei territori agevolabili.
Le iniziative agevolabili possono riguardare qualsiasi settore:
- produzione di beni;
- fornitura di servizi;
- commercio (settore escluso per le società).
Sono, però, escluse le attività che si riferiscono a:
- produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
- trasporti (di merci o di persone oltre le 9 unità)
L'investimento complessivo non può superare i 25.823 Euro IVA esclusa
per le iniziative che saranno avviate sotto forma di ditta individuale.
L'investimento complessivo non può superare i 129.114 Euro IVA esclusa
per le iniziative che saranno avviate sotto forma di società di persone.
L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno 5 anni a
decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni, altrimenti è
prevista la revoca delle agevolazioni.

Le agevolazioni finanziarie

Le spese considerate ammissibili sono quelle successive alla presentazione della domanda.
Le agevolazioni finanziarie concedibili per la ditta individuale sono:
- per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso
agevolato, a copertura del 100% degli investimenti ammissibili;
- per la gestione, un contributo a fondo perduto.
Il mutuo a tasso agevolato per gli investimenti (restituibile in cinque anni, con
rate trimestrali costanti posticipate) è pari al 50% del totale delle agevolazioni
finanziarie concedibili e non può superare l'importo di 15.494 euro. Il tasso di
interesse è pari al 30% del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del
contratto di finanziamento in base alla normativa comunitaria.
Si precisa, inoltre, che il contributo a fondo perduto per gli investimenti è
pari alla differenza tra gli investimenti (ritenuti ammissibili) e l'importo del
mutuo a tasso agevolato e che il contributo a fondo perduto per le spese di
gestione del primo anno non può superare l'ammontare massimo di 5.165
euro.
Le agevolazioni finanziarie concedibili per le società di persone sono:
- per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso
agevolato, che può anche arrivare a coprire il 100% degli investimenti
ammissibili
- per la gestione, un contributo a fondo perduto sulle spese relative al 1°
anno di attività
Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite
del "de minimis" pari a € 100.000 (Lire 193.627.000). Il mutuo è restituibile
in un massimo di sette anni, con rate trimestrali costanti posticipate.
Le spese di investimento e di gestione considerate "ammissibili" ai fini del
calcolo dell'ammontare delle agevolazioni sono:
1. per l'investimento
- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti;
- beni immateriali a utilità pluriennale;
- ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore
degli investimenti.
2. per la gestione
- materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi
inerenti al processo produttivo;
- utenze e canoni di locazione per immobili;
- oneri finanziari;
- prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati (con
l'esclusione degli interessi del mutuo agevolato).

Come accedere alle agevolazioni

Per ottenere le agevolazioni è necessario:
1. compilare on line la domanda contenente informazioni sull'idea
imprenditoriale e approfondimenti sul mercato (è necessario registrarsi
e quindi accedere alla domanda);
2.compilare in forma cartacea i relativi allegati, riportati nel sito di
Sviluppo Italia: www.sviluppoitalia.it;
3.inviare, entro 5 giorni lavorativi dal completamento online, la documentazione
senza alcuna modifica, tramite raccomandata A.R., insieme agli allegati,
ed alla copia originale dei preventivi relativi agli investimenti da
realizzare, alla società regionale di Sviluppo Italia competente per
territorio (dove si intende localizzare l'attività).

FRANCHISING

Il Franchising è la formula imprenditoriale che consente di realizzare accordi di collaborazione per la creazione di reti di imprese.
I soggetti coinvolti sono essenzialmente due:
- il FRANCHISOR, che possiede direttamente un patrimonio di
conoscenze in uno specifico mercato e con riferimento ad uno o più
prodotti/servizi;
- il FRANCHISEE o affiliato, che acquisisce il diritto di sfruttare il
patrimonio delle conoscenze del Franchisor, facendo uso della sua
insegna commerciale.

A chi si rivolge

Questa agevolazione è rivolta a persone fisiche o società di nuova costituzione che intendono avviare un'attività imprenditoriale in franchising in forma rispettivamente di ditta individuale o di società di persone o di capitali.
Sono escluse le società di fatto e le società aventi scopi mutualistici.
Per presentare la domanda il titolare della ditta individuale o, nel caso di
società, almeno la metà numerica dei soci che detiene almeno la metà del
capitale sociale o delle quote, deve essere:
- maggiorenne alla data di presentazione della domanda
- non occupato alla data di presentazione della domanda
- residente nei territori di applicazione della normativa alla data dell'1
gennaio 2000 oppure da almeno sei mesi alla data di presentazione della
domanda.
Anche la sede legale e operativa della società deve essere ubicata nei territori
agevolabili.

Attività finanziabili

Le iniziative agevolabili possono riguardare la commercializzazione di beni e di servizi, mediante la formula dell'affiliazione in Franchising.
Sono escluse le attività che si riferiscono alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e, più in generale, quelle relative a settori esclusi dal CIPE o da disposizioni comunitarie.
Le iniziative devono prevedere l'affiliazione con uno dei Franchisor convenzionati con Sviluppo Italia.
L'attività finanziata deve essere svolta per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di delibera di ammissione alle agevolazioni.
Le agevolazioni previste sono:
- per gli investimenti, un contributo a fondo perduto e un mutuo a tasso agevolato, che può anche arrivare a coprire il 100% degli investimenti ammissibili
- per la gestione, un contributo a fondo perduto, anche su base pluriennale, sulle spese ad essa relative
Le agevolazioni finanziarie non possono superare complessivamente il limite del "de minimis" pari a 100.000 € (Lire 193.627.000). Le spese di investimento e di gestione considerate "ammissibili" ai fini del calcolo dell'ammontare delle agevolazioni sono:
1. per l'investimento
- attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti
- beni immateriali a utilità pluriennale
- ristrutturazione di immobili, entro il limite massimo del 10% del valore
degli investimenti
2. per la gestione
- materiale di consumo, semilavorati e prodotti finiti, nonché altri costi
inerenti al processo produttivo
- utenze e canoni di locazione per immobili
- oneri finanziari
- prestazioni di garanzie assicurative sui beni finanziati o prestazione di
servizi.

Come accedere alle agevolazioni

Per ottenere le agevolazioni è
necessario, innanzitutto, scegliere il Franchisor tra quelli accreditati da Sviluppo
Italia e, successivamente, è necessario presentare una domanda, che dovrà
contenere indicazioni in merito al profilo personale del/dei proponente/i, nonché
alcuni allegati che attestino l'esistenza dei requisiti di legge e il rispetto delle
normative sulla tutela della privacy e sull'antiriclaggio.
Più in particolare, è necessario:
- compilare on line la domanda, (è necessario registrarsi e quindi
accedere alla domanda)
- compilare in forma cartacea i relativi allegati, il cui standard è disponibile
sempre nel sito di Sviluppo Italia.
- inviare, entro 5 giorni dal completamento online, la stessa senza alcuna
modifica, tramite raccomandata A.R., insieme agli allegati, a
Sviluppo Italia - Funzione Sostegno Politiche Occupazionali -
Via Boccanelli 30 - 00138 Roma.

COOPERATIVE SOCIALI

Normativa

Le agevolazioni per le cooperative sociali sono previste dal Titolo I del Decreto 185/2000.

Destinatari

Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), cioè quelle di inserimento lavorativo, caratterizzate dalla presenza al proprio interno di soggetti svantaggiati, nella quale vi si una maggioranza di soci (ad eccezione dei soci svantaggiati) che abbiano i requisiti di seguito riportati e che siano, altresì, iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio.
Due le tipologie interessate:
- le nuove cooperative, nelle quali la componente non svantaggiata (a parte i soci svantaggiati se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza) sia composta, in maggioranza sia numerica che di capitale, da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni;
- le cooperative già esistenti ed operative. In entrambi i casi i soggetti interessati devono essere residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Quali iniziative sono ammissibili?

Sono ammissibili iniziative nei settori:
- della produzione di beni in agricoltura, industria e artigianato;
- della fornitura di servizi alle imprese.
E' opportuno precisare che i progetti in agricoltura devono essere compatibili
con le disposizioni contenute nei POR e nel PSR (Piano di Sviluppo Rurale).
Gli investimenti previsti, inoltre, non possono superare:
- i 516.000 euro per le nuove cooperative;
- i 258.000 euro per le cooperative già avviate.

Quali finanziamenti sono previsti?


1. Finanziamenti per l'investimento.
Contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato concessi entro i limiti
stabiliti dall'Unione Europea.
Modulando opportunamente l'ammontare del contributo a fondo perduto e
del mutuo agevolato, la copertura finanziaria iniziale può arrivare:
- nel Sud fino all'80-90% dell'investimento;
- nel Centro Nord fino al 60-70% dell'investimento.
Per quanto riguarda i progetti nel settore della produzione agricola le
agevolazioni sono concedibili esclusivamente nei seguenti limiti:
- il 50% dell'investimento nelle zone svantaggiate individuate ai sensi
del Reg. CE n. 1257/99;
- il 40% dell'investimento nelle restanti zone dei territori agevolati.
Per i progetti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei
prodotti agricoli, inoltre, le agevolazioni sono concedibili esclusivamente nei
seguenti limiti:
- 50% nelle regioni di cui all'Obiettivo 1;
- 40% nelle restanti zone dei territori agevolati.
2. Finanziamenti per la gestione.
Contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia "de minimis" (importo
massimo degli aiuti che può essere concesso ad una singola impresa nell'arco
di tre anni e che risulta essere pari a 100.000 euro) a copertura delle spese
di funzionamento sostenute nel primo triennio di attività.
Si precisa che per i progetti nel settore agricolo non sono previste agevolazioni
per le spese di gestione.
3. Finanziamenti per la formazione e/o l'assistenza tecnica
Contributi a fondo perduto nel rispetto della soglia de minimis a copertura
delle spese relative alla formazione, specifica e generale, nei settori diversi
dal settore agricolo, ed all'assistenza tecnica, per il settore agricolo, al fine
di favorire la crescita imprenditoriale dei giovani nelle neo imprese

Come ottenere le agevolazioni?

E' necessario presentare una domanda
redatta secondo il modello predisposto da Sviluppo Italia a cui vanno allegati
in duplice copia i seguenti documenti:
- copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto della società;
- certificazione o dichiarazione sostitutiva dei requisiti soggettivi ed
oggettivi;
- dichiarazione sostitutiva dei singoli soci di non titolarità di quote e/o
azioni in società o ditte individuali già beneficiate;
- fotocopia documento soci;
- fotocopia documento legale rappresentante;
- studio di fattibilità del progetto sottoscritto dal rappresentante legale
della società, redatto sul modello del format predisposto da Sviluppo
Italia;
- certificato registro imprese Cooperative o dichiarazione sostitutiva
certificato Cooperative;
- ultimi due bilanci della cooperativa, se si tratta di ampliamento.

A chi presentare la domanda?

La domanda va presentata a mezzo
raccomandata A.R. a:
Sviluppo Italia S.p.A.
Funzione Creazione d'Impresa
Via Boccanelli, n. 30
00138 - Roma

LEGGE 488


La "488" è stata pensata per favorire le aziende del settore produttivo (c.d.
attività manifatturiere), di servizi, edili, turistiche e commerciali che vogliono
attuare dei programmi di investimento, definiti organici e funzionali.
Il sistema delle agevolazioni previsto dalla legge 488/92 è applicato attraverso
una procedura a bando che prevede sulla base delle risorse finanziarie
disponibili la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne
abbiano fatto domanda, nei termini fissati con decreto del Ministero delle
attività produttive, a fronte di programmi riguardanti investimenti produttivi.
Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con
riferimento alle aree regionali interessate.
Alla data di presentazione della domanda le imprese devono essere già
costituite, iscritte al registro delle imprese (per le imprese individuali non
ancora operanti, tale requisito può essere soddisfatto anche successivamente
purché entro la trasmissione della documentazione finale di spesa) e devono
trovarsi in regime di contabilità ordinaria.
I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla
data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, possono
comprovare di avere la piena disponibilità degli immobili dell'unità locale
ove è realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà,
diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato.
Le singole spese per le quali l'impresa può accedere ai benefici previsti
dalla normativa in questione sono:
- spese di Progettazione e Direzione Lavori, Studi di Fattibilità economico.
finanziaria e di Valutazione di impatto ambientale, Oneri per le Concessioni
Edilizie e Collaudi di Legge, Consulenze per l'ottenimento delle
Certificazioni di qualità (UNI e ISO 9000) e Ambientali (ISO 14001 e
EMAS). Tali spese sono finanziabili con il limite del 5% dell'investimento
complessivo;
- acquisto del Suolo Aziendale, sue Sistemazioni ed Indagini
Geognostiche, nel limite del 10% dell'investimento complessivo
ammissibile;
- realizzazione di Opere Murarie ed assimilate (sia Costruzione ex novo
che Acquisto e Ristrutturazioni di immobili);
- realizzazione di Infrastrutture Specifiche aziendali;
- acquisto di Macchinari, Impianti ed Attrezzature varie, nuovi di fabbrica;
- mezzi mobili non targati, strettamente necessari al ciclo di produzione;
- programmi Informatici e realizzazione di siti internet e di commercio
elettronico;
- brevetti su nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi;
- solo per la tipologia di investimento "riattivazione" le Spese di
Manutenzione in senso lato, purché capitalizzate (iscritte in Bilancio
fra le immobilizzazioni immateriali) e funzionalmente indispensabili al
ripristino dell'attività;
- oneri Doganali relativi a beni ammissibili , se capitalizzati.
Si precisa, tra l'altro, che non ci sono limiti minimi di spesa né particolari
regole, al di là del fatto che ogni singola fattura dovrà essere di importo superiore
a 516 euro (IVA esclusa), e non dovrà essere saldata in contanti, inoltre, non
sono previsti contributi per le spese di esercizio e di gestione.
Per quanto riguarda la domanda e gli allegati da presentare è opportuno tener
presente che essi sono differenti per ciascun settore di intervento.
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alle varie associazioni datoriali.

[^ Sopra]

LAVORO SUBORDINATO

Normativa

Il lavoro subordinato è disciplinato dall'art. 2094 c.c.

Nozione

E' prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga, mediante
retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale
o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Caratteri essenziali

I caratteri essenziali del lavoro subordinato sono:
1) la collaborazione:
- l'idoneità del/la prestatore/trice ad essere inserito/a nell'organizzazione
aziendale;
- l'obbligo specifico del/la lavoratore/trice all'adempimento della prestazione,
comprese quelle accessorie;
2) la subordinazione:
- la dipendenza del/la lavoratore/trice dal potere direttivo e disciplinare
del datore di lavoro;
- l'estraneità rispetto ai mezzi di produzione che sono del datore di
lavoro;
- l'osservanza da parte del/la lavoratore/trice dell'orario di lavoro;
- l'assenza di ogni tipo di rischio a carico del/la lavoratore/trice.

Retribuzione

Il/la lavoratore/trice riceve dal datore di lavoro la retribuzione
in base all'orario di lavoro svolto.

[^ Sopra]

CONTRATTO A TERMINE

Normativa

E' disciplinato il contratto a termine dal D. Lgs. 368/2001, il quale ha interamente abrogato la L. 230/1962.

Ipotesi

Il contratto può essere stipulato a tempo determinato se sussistono ragioni:
- di carattere tecnico = si intendono quelle derivanti dalla necessità di
interventi operativi sull'assetto strutturale delle imprese, ad esempio la
riparazione o la costruzione di specifici impianti destinati allo svolgimento
dell'attività produttiva;
- di carattere produttivo = si intendono quelle ogni qualvolta si è in presenza
di incrementi produttivi, che la solita manodopera non è più sufficiente
a sostenere;
- di carattere organizzativo = si hanno quando si vuol porre riparo a
deficienze organizzative o per incrementare l'efficienza di tale funzione;
- di ordine sostitutivo = si riferiscono alla possibilità di sostituire il lavoratore
assente per motivi imprevedibili e non programmabili (ad esempio
un incidente) e per motivi di astensione legittima e con diritto alla
conservazione del posto di lavoro (ad esempio malattia, infortunio, gravidanza,
ecc...) La durata del contratto di lavoro a termine, stipulato
per la sostituzione di un dipendente avente diritto alla conservazione
del posto, non deve necessariamente coincidere con quella della prevista
assenza del lavoratore sostituito potendo, anche, essere più breve.

Soggetti

E' possibile stipulare contratti a termine:
- per i lavoratori del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali (senza
che ricorrano le specifiche ipotesi);
- per i lavoratori in mobilità (senza che ricorrano le specifiche ipotesi);
- per i disabili (art. 11 L. 68/1999);
- per i soggetti che stipulano i contratti di inserimento (art. 58 D.Lgs.
276/2003);
- per gli occupati nel settore del turismo e dei pubblici esercizi (senza
che ricorrano le specifiche ipotesi);
- per gli occupati come dirigenti, durata massima 5 anni (senza che
ricorrano le specifiche ipotesi);
- per il personale dipendente che abbia differito il pensionamento di
anzianità (L. 388/2000).

Divieti

Non è possibile stipulare il contratto a termine:
- per la sostituzione di lavoratori in sciopero;
- nelle unità produttive nelle quali si sia proceduto a licenziamenti collettivi
entro i 6 mesi precedenti, salvo diversa disposizione degli accordi
sindacali;
- nelle unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti
di lavoro o una riduzione dell'orario, con diritto alla cassa integrazione;
- nelle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi sulla
sicurezza e sull'igiene sul lavoro.

Durata

Il contratto a termine ha una durata complessiva (contratto iniziale
+ contratto finale) di 3 anni.
Ad esempio:
- se il contratto a termine iniziale è di 2 anni, la proroga non può essere
superiore ad 1 anno;
- se il contratto a termine iniziale è di 1 anno, la proroga non può essere
superiore a 2 anni;
- se il contratto a termine iniziale è di 3 anni, la proroga non è ammessa.

Forma

Il contratto a termine deve essere stipulato per iscritto; ciò non è
necessario quando la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 12
giorni lavorativi. In mancanza della forma scritta del contratto a termine, il
contratto si considera a tempo indeterminato.

Proroga

Il contratto a tempo determinato può essere prorogato una sola
volta, solo se esistono le seguenti condizioni:
- il consenso del lavoratore;
- la durata del contratto iniziale deve essere inferiore a 3 anni;
- la richiesta deve essere motivata da ragioni oggettive;
- deve riferirsi alla stessa attività.

Scadenza del termine

Occorre distinguere se il contratto a termine è di
durata inferiore o superiore a 6 mesi:
1. Se il contratto di lavoro è di durata inferiore a 6 mesi è possibile la
prosecuzione del rapporto per 20 giorni oltre la data della scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato. In tal
caso, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una
maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del
rapporto:
- il 20% fino al 10° giorno successivo;
- il 40% per ciascun giorno ulteriore.
2. Se il contratto di lavoro è di durata superiore a 6 mesi è possibile la
prosecuzione del rapporto per 30 giorni oltre la data della scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato. In questa
ipotesi, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore
una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione
del rapporto: -
il 20% fino al 10° giorno successivo; -
- il 40% per ciascun giorno ulteriore.
Invece, se la prosecuzione del rapporto di lavoro supera i suddetti limiti (il
ventesimo giorno in caso di durata inferiore a 6 mesi ovvero oltre il trentesimo
giorno negli altri casi), il contratto si considera a tempo indeterminato
dalla scadenza dei predetti termini.

Successione dei contratti a termine

Ciò è possibile:
- qualora il lavoratore venga riassunto a termine, entro un periodo di
dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato;
- se si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per
tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di
lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto.

Diritti della/l lavoratrice/tore

La/il lavoratrice/tore assunta/o con contratto
a termine ha gli stessi diritti di una/un lavoratrice/tore a tempo
indeterminato. Tali diritti sono:
- art. 19: RSA;
- art. 20: diritto di assemblea;
- art. 21: referendum;
- art. 22: diritto di trasferimento dei dirigenti delle RSA;
- art. 23: permessi retribuiti dei dirigenti delle RSA;
- art. 24: permessi non retribuiti dei dirigenti delle RSA;
- art. 25: diritto di affissione;
- art. 26: contributi sindacali;
- art. 27: locali delle RSA, con l'esclusione delle imprese con più di 200
dipendenti;
- gli assegni per il nucleo familiare;
- la Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria;
- il trattamento ordinario di disoccupazione;
- le ferie (in base al D. Lgs. 66/2003 ha diritto a 4 settimane, che devono
essere proporzionate sulla base del periodo di lavoro effettivamente
prestato);
- il trattamento di maternità;
- l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali;
- il congedo matrimoniale;
- il periodo di prova, che deve risultare da atto scritto e deve essere
proporzionato alla durata del contratto;
- la malattia. Per l'indennità di malattia a carico dell'Inps le norme sono
diverse: a) l'indennità di malattia non può andare oltre il termine del
contratto; b) l'indennità spetta sino ad un massimo di giorni pari a
quelli lavorati nei 12 mesi precedenti la malattia, per un minimo di 30
giorni; c) l'azienda eroga la prestazione per un periodo massimo pari
a quello di attività in azienda; d) l'eventuale resto del periodo è pagato
direttamente dall'Inps;
- il trattamento di fine rapporto.

Trattamento economico del/la lavoratore/trice

Al/la lavoratore/trice assunto/a con contratto a termine spetta il trattamento economico in atto
nell'impresa per i/le lavoratori/trici con contratto a tempo indeterminato inquadrati
nello stesso livello ed in proporzione al periodo lavorativo prestato.

A chi ti puoi rivolgere

Se sei una/un lavoratrice/tore assunta/o a tempo
determinato e hai dei problemi relativi al tuo contratto di lavoro o vuoi delle
delucidazioni, puoi ricevere adeguata informazione:
- dalle Organizzazioni sindacali;
- dai Centri per l'impiego;
- dalla Consigliera di parità;
- dalla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).

[^ Sopra]

CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO

Per il lavoratore, l'assunzione a tempo indeterminato è il contratto che offre maggiori garanzie.
L'azienda, infatti, è obbligata ad assicurare (tramite l'INAIL) il dipendente, che viene così tutelato in caso di possibili danni a sé e a terzi mentre svolge la propria prestazione, versa le imposte sul reddito al posto del dipendente (la legge prevede infatti che l'azienda sia il "sostituto d'imposta" del lavoratore), e paga inoltre i contributi per la pensione all'INPS.
Al dipendente spettano poi un certo numero di giorni di ferie pagate dall'azienda, la tredicesima (ovvero uno stipendio oltre a quello dei dodici mesi) e, per le donne, i permessi per la maternità corrispondenti a un minimo di cinque mesi con la garanzia di non perdere l'impiego.
Nessun lavoratore può poi essere licenziato "in tronco" se non per giusta causa (se commette un furto, ecc.) oppure per giustificato motivo (crisi dell'azienda o chiusura della stessa).
Ogni contratto di assunzione prevede tuttavia un periodo di prova di durata variabile a seconda del livello e dell'inquadramento (si va da un minimo di un mese per i neo-assunti a periodi di sei mesi per quadri e dirigenti).
Durante questo periodo, sia il lavoratore che l'azienda possono interrompere il rapporto senza preavviso, ovvero da un giorno con l'altro, per qualunque motivo.
Anche dopo il periodo di prova, il lavoratore dare le dimissioni quando lo desidera.
E' tenuto però a dare all'azienda un tempo di preavviso (variabile a seconda del livello e dell'anzianità) prima di poter lasciare definitivamente la società.
L'impresa è quindi tenuta a pagare al proprio dipendente il " trattamento di fine rapporto" (la cosiddetta liquidazione), che sarà maggiore quanto più lungo è stato il rapporto di lavoro.

[^ Sopra]

DIVERSI CONTRATTI DI LAVORO

Come cambia l'occupazione nel decreto di attuazione delle legge 14 febbraio 2003, n.30.
Con il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , modificato dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 , il Governo ha dato attuazione alle deleghe previste dalla legge n. 30/2003 , riformando profondamente la struttura di buona parte degli istituti sui quali si è costruito il diritto del lavoro degli ultimi anni.
Alcune disposizioni che hanno fatto la "storia" lavorativa del nostro Paese sono venute meno o hanno subito profonde modifiche:
ci si riferisce non solo alla legge n. 1369/1960 sul divieto di appalto di manodopera, ma anche alle disposizioni sull'apprendistato e sui contratti di formazione e lavoro (che potranno essere stipulati solo dalle Pubbliche Amministrazioni), e a quelle in tema di monopolio pubblico del collocamento (già, peraltro, notevolmente attenuato).
La finalità di incremento occupazionale e, al tempo stesso, di regolarizzazione, aveva indotto il Governo a richiedere, in particolare, una delega volta a riordinare le multiformi tipologie contrattuali esistenti, ridefinendone la funzione, ed a introdurne delle nuove.
In attuazione di questa, il D.lgs. n.276/03 ha disciplinato le seguenti fattispecie:

[^ Sopra]

Contratto di lavoro intermittente

NOZIONE

E' un contratto grazie al quale il/la lavoratore/trice si pone a disposizione del datore di lavoro, per lo svolgimento di prestazione lavorativa avente carattere discontinuo o intermittente.
Tale contratto è definito anche job on call oppure lavoro a chiamata.

TIPOLOGIA

Il lavoro intermittente può essere:
- a tempo determinato;
- a tempo indeterminato.

CAMPO DI APPLICAZIONE

In base al D.L. 35/2005 il contratto di lavoro intermittente può essere concluso:
- nei casi previsti dai contratti nazionali o territoriali;
- a favore dei soggetti con meno di 25 anni di età ovvero dei lavoratori con più di 45 anni di età, anche pensionati.
Non può essere applicato dalla pubblica amministrazione.

DIVIETI

E' vietato il ricorso al lavoro intermittente:
- per la sostituzione di lavoratrici/tori in sciopero;
- salvo diverso accordo collettivo, in aziende che nei sei mesi precedenti hanno proceduto per le medesime qualifiche a licenziamenti collettivi o che hanno in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni d'orario, con utilizzo della cassa integrazione, per le medesime qualifiche;
- da parte delle aziende che non hanno provveduto alla valutazione dei rischi.

FORMA

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta.

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto deve contenere:
- l'indicazione della durata del rapporto di lavoro;
- il luogo di lavoro;
- la motivazione della stipulazione;
- le modalità della disponibilità garantita dal/la lavoratore/trice;
- il preavviso di chiamata del/la lavoratore/trice (non inferiore ad un giorno lavorativo);
- il trattamento economico e normativo spettante al/la lavoratore/trice per la prestazione eseguita;
- le modalità di pagamento dell'indennità di disponibilità (qualora sia prevista);
- le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività.

LA CHIAMATA DEL/LLA LAVORATORE/TRICE

La caratteristica del lavoro intermittente è la chiamata del datore di lavoro al/la lavoratore/trice, con la seguente articolazione:
- il datore di lavoro ha facoltà di chiamare uno o più lavoratori/trici;
- il/la lavoratore/trice ha l'obbligo di rispondere positivamente alla chiamata solo se è stata inserita apposita clausola nel contratto individuale;
- il/la lavoratore/trice ha diritto ad un preavviso di chiamata che non può essere inferiore ad un giorno lavorativo.

LA CHIAMATA DEL/LA LAVORATORE/TRICE IN CASO DI MALATTIA O ALTRO EVENTO IMPEDITIVO

Nel caso di malattia o di altro evento che renda impossibile rispondere alla chiamata del datore di lavoro:
- il/la lavoratore/trice è tenuto/a ad informare tempestivamente il datore di lavoro, indicando la durata dell'impedimento;
- in tale periodo, il/la lavoratore/trice non ha diritto all'indennità di disponibilità Se il datore di lavoro non viene informato il/la lavoratore/trice perde l'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni, salvo che il contratto individuale non disponga diversamente.

RIFIUTO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA

Il rifiuto ingiustificato di rispondere
alla chiamata comporta al/la lavoratore/trice:
- la risoluzione del contratto;
- la restituzione dell'indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto;
- il risarcimento del danno, nella misura prevista dal contratto collettivo o, in mancanza, dal contratto individuale.

L'INDENNITà DI DISPONIBILITà

L'indennità di disponibilità:
- è dovuta al lavoratore per i periodi nei quali rimane a disposizione, in attesa di utilizzazione;
- spetta solo nei casi in cui il/la lavoratore/trice si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro;
- è stabilita dai CCNL e non può essere inferiore al 20% della retribuzione prevista dal CCNL applicato, calcolata su minimo tabellare, indennità di contingenza, E.D.R. e ratei di mensilità aggiuntiva, come definito dal D.M. 10/03/04 del Ministero del Lavoro;
- è esclusa dal computo di ogni istituto legale o contrattuale collettivo;
- non è dovuta nei casi di malattia o altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata;
- è persa per un periodo di 15 giorni, salvo diversa previsione contrattuale, nel caso in cui il lavoratore non comunichi eventi che rendano impossibile rispondere alla chiamata;
- è corrisposta solamente nel caso di effettiva chiamata, in relazione alle prestazioni da rendere nel corso del fine settimana, durante le ferie estive o le vacanze natalizie o pasquali e nei casi previsti dai contratti collettivi.

DIRITTI DEL/LLA LAVORATORE/TRICE

Il/la lavoratore/trice:
1. nei periodi di lavoro ha diritto:
- a ricevere il trattamento economico e normativo equivalente a quello di un/a lavoratore/trice di pari livello;
- alle ferie;
- alla malattia;
- ai congedi parentali;
- all'infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- alla tredicesima e quattordicesima (in misura proporzionata);
2. nei periodi di disponibilità:
- non è titolare di nessun diritto riconosciuto ai lavoratori dipendenti;
- né matura alcun trattamento economico e normativo;
- ha diritto all'indennità di disponibilità.

CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE

I contributi previdenziali sono versati su quanto effettivamente corrisposto, anche in deroga al minimale contributivo.

Il/la lavoratore/trice intermittente, inoltre, può versare contributi volontari per i periodi nei quali abbia percepito retribuzioni inferiori a quelle convenzionali, ovvero abbia usufruito dell'indennità di disponibilità.

NORMATIVA·

E' disciplinato dagli artt. da 33 a 40 del D. Lgs 276/2003.

A CHI TI PUOI RIVOLGERE·

Nell'ipotesi in cui la/il lavoratrice/tore vuole avere maggiori informazioni sul suo contratto, può rivolgersi:

- alle organizzazioni sindacali;

- ai centri per l'impiego;

- alla Consigliera di parità;

- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).

[^ Sopra]

Contratto di lavoro ripartito

NOZIONE

E' un contratto di lavoro subordinato, con il quale due lavoratori/ trici assumono in solido l'adempimento di un'unica ed identica obbligazione lavorativa.

Tale contratto è stato denominato anche job sharing o lavoro in coppia.

FORMA

E' necessaria la forma scritta.

CONTENUTO DEL CONTRATTO · IL CONTRATTO DEVE CONTENERE:

- la misura percentuale dell'orario suddivisa tra i due coobbligati, la sua collocazione temporale con riferimento al giorno, al mese ed all'anno;
- il luogo di lavoro;
- il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore;
- le eventuali misure di sicurezza specifiche.

ORARIO DI LAVORO · I/LE LAVORATORI/TRICI POSSONO:

- modificare la collocazione temporale dell'orario e determinare discrezionalmente sostituzioni tra di loro;
- informare il datore di lavoro, con cadenza settimanale, dell'orario lavorativo.

TRATTAMENTO ECONOMICO·

In base all'effettiva prestazione lavorativa di ciascun/a lavoratore/trice coobbligato/a devono essere riproporzionati:
- il trattamento economico;
- le ferie;
- la malattia;
- l'infortunio sul lavoro;
- le malattie professionali;
- i congedi parentali.

DIRITTI SINDACALI · CIASCUN LAVORATORE/TRICE HA IL DIRITTO:

- a partecipare alle assemblee nei casi previsti dall'art. 20 dello Statuto dei Lavoratori, entro il limite complessivo di 10 ore annue;
- al trattamento retributivo, che viene ripartito tra i/le coobligati/e pro- porzionalmente alla prestazione lavorativa.

RESPONSABILITà

Ogni lavoratore/trice resta personalmente e direttamente responsabile dell'intera prestazione nei confronti del datore di lavoro.

PATTO DI PROVA

Il contratto di lavoro ripartito può prevedere il periodo di prova.
Il mancato superamento del periodo di prova, salvo diverso accordo tra le parti, comporta la cessazione del rapporto di lavoro di entrambi/e i/le coobligati/e.

DISABILI

Non si pone nessun problema se uno o entrambi/e i/le coobligati/ e sono disabili.

DIMISSIONI O LICENZIAMENTI

Le dimissioni o licenziamento di uno dei/le lavoratori/trici coobbligati/e comporta l'estinzione del rapporto di lavoro anche per l'altro/a lavoratore/trice.

ASSEGNI FAMILIARI

Per gli assegni familiari non è dovuta la contribuzione che è a carico dell'Inps (tenendo sempre conto della disciplina del parttime).

PREVIDENZA

Al/la lavoratore/trice ripartito/a si applica la stessa disciplina del/la lavoratore/trice part-time:

- per la pensione;
- per le indennità di malattia;
- per la contribuzione;
- per ogni prestazione assistenziale e previdenziale.
Il calcolo delle prestazioni previdenziali e dei contributi è effettuata su base mensile.

COMPATIBILITÀ CON ALTRI CONTRATTI

La legge, che regola il lavoro ripartito, non dice nulla sulla compatibilità con gli altri contratti;
quindi si ritiene il lavoro ripartito:
1.compatibile:
- con il contratto part-time;
- con il contratto a tempo determinato;
2. non compatibile:
- con il contratto di inserimento;
- con il contratto di apprendistato.

NORMATIVA

E' disciplinato dagli artt. dal 41 al 45 del D. Lgs 276/2003.

A CHI TI PUOI RIVOLGERE

Se hai problemi in azienda o vuoi conoscere gli aspetti retributivi e previdenziali relativi al tuo contratto di lavoro, puoi ricevere adeguate informazioni:
- dalle Organizzazioni sindacali;
- dai Centri per l'impiego;
- dalla Consigliera di parità;
- dalla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).

[^ Sopra]

Contratto di collaborazione a progetto

NOZIONE

E' un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, riconducibile a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, secondo un progetto determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore, in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente ed indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa.

FORMA

Il contratto deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova degli elementi negoziali obbligatori.

CONTENUTO DEL CONTRATTO · IL CONTRATTO DEVE PRECISARE:

- durata, determinata o determinabile della prestazione lavorativa;
- progetto o programma di lavoro;
- corrispettivo, tempi e modalità di pagamento, disciplina dei rimborsi spese;
- forme di coordinamento con l'organizzazione del committente.

RETRIBUZIONE

Il corrispettivo al lavoratore è dovuto in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato, tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo, eseguite nella stessa zona.

DOVERI

I doveri del prestatore di lavoro sono:
- lealtà = divieto di svolgimento di attività in concorrenza con il committente;
- correttezza = divieto di porre in essere atti pregiudizievoli al committente;
- riservatezza = divieto di divulgazione di notizie riservate.

A CHI TI PUOI RIVOLGERE

Se vuoi ricevere delucidazioni o informazioni sul contratto, puoi rivolgerti:
- alle Organizzazioni sindacali;
- ai Centri per l'impiego;
- alla Consigliera di parità;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro).

[^ Sopra]

Contratto d'inserimento

NOZIONE

E' un contratto diretto a realizzare l'inserimento o il reinserimento di alcune categorie di lavoratori/trici nel mondo del lavoro.
Tale contratto sostituisce il contratto di formazione e lavoro.

LAVORATORI/LAVORATRICI INTERESSATI/E

Il contratto di inserimento si applica alle seguenti persone:
- disoccupati da più di un anno, di età tra 29 e 32 anni;
- giovani di età tra 18 e 29 anni;
- lavoratori con più di 45 anni, privi del posto di lavoro;
- lavoratori che non hanno lavorato da almeno due anni;
- donne di qualsiasi età, residenti in area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile;
- persone con handicap fisico, mentale o psichico, in situazione di gravità.

DATORI DI LAVORO

Possono assumere con contratto di inserimento i seguenti datori di lavoro:
- Enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
- Gruppi di imprese;
- Associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- Fondazioni;
- Enti di ricerca pubblici e privati;
- Organizzazioni e associazioni di categoria.

DURATA

Il contratto di inserimento ha una:
- durata minima di 9 mesi;
- durata massima di 18 mesi; in caso di assunzione di persone con handicap in situazione di gravità, la durata massima è di 36 mesi.
Il rapporto di lavoro non è ripetibile tra le parti.

PROROGA

E' ammessa nei limiti della durata massima (18 o 36 mesi).

FORMA

Il contratto di inserimento va stipulato per iscritto, in mancanza si considera a tempo indeterminato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Il/la lavoratore/trice può essere inquadrato sino a due livelli inferiori, rispetto a quello del/la lavoratore/trice di pari mansione.

VINCOLI ALLE ASSUNZIONI

E' necessario che, nei precedenti 18 mesi, l'impresa abbia mantenuto in servizio almeno il 60% dei contratti attivati.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE · AL CONTRATTO DI INSERIMENTO:

- si applicano le agevolazioni previste per i contratti di formazione e lavoro per tutte le assunzioni, escluse quelle di soggetti di età compresa tra 18 e 29 anni;
- per le donne, gli incentivi economici spettano solo se le lavoratrici assunte sono residenti nelle regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

IMPEGNI FORMATIVI · IL CONTRATTO DI INSERIMENTO COMPORTA:

- l'obbligo di definire, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento,finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo;
- le modalità di definizione dei progetti saranno determinate dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali o, in difetto, da apposito decreto ministeriale;
- la formazione sarà registrata sul libretto formativo.

SANZIONI

In caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto individuale di inserimento, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100%.

NORMATIVA

E' disciplinato dagli artt. da 54 a 60 del D. Lgs 276/2003 e dall'accordo dell'11 febbraio 2004.

A CHI PUOI RIVOLGERTI

Se sei una/un lavoratrice/tore assunta/o con con- tratto di inserimento e vuoi ricevere delucidazioni o informazioni sul contratto, puoi rivolgerti:
- alle Organizzazioni sindacali;
- ai Centri per l'impiego;
- alla Consigliera di parità;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro)

[^ Sopra]

Apprendistato

TIPOLOGIE

L'apprendistato è suddiviso in 3 tipologie:
1. APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE
- è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale;
- possono essere assunti/e i/le lavoratori/trici tra i 15 e i 18 anni;
- dura non più di 3 anni;
- deve prevedere un monte ore congruo di formazione interna o esterna all'impresa;
- le modalità della formazione sono decise dai CCNL, dai contratti territoriali e dai contratti aziendali (anche all'interno degli enti bilaterali);
- è necessaria la forma scritta.
2. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
- è finalizzato al conseguimento di una qualifica e di competenze di base trasversali, tecnico-professionali;
- possono essere assunti/e i/le lavoratori/trici tra i 18 e i 29 anni;
- dura minimo 2, massimo 6 anni;
- deve prevedere 120 ore annue di formazione formale interna o esterna all'impresa;
- le modalità della formazione sono decise dai CCNL, dai contratti territoriali e dai contratti aziendali (anche all'interno degli enti bilaterali);
- è necessaria la forma scritta.
3. APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER CORSI DI ALTA FORMAZIONE
- è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione;
- interessa i giovani dai 17/18 ai 29 anni;
- la regolamentazione e la durata sono decise dalle regioni;
- i profili formativi sono decisi dalle regioni in accordo con le università e le parti sociali territoriali.
(Tale tipo di apprendistato è presente in 11 Regioni).

CARATTERISTICHE GENERALI:

- l'inquadramento professionale non può essere inferiore di oltre 2 livelli contrattuali a quello dei/le lavoratori/trici di pari mansioni;
- l'apprendista non può essere retribuito a cottimo;
- agli apprendisti non si applica la reintegra nel posto di lavoro, cioè l'art. 18 L. 300/1970;
- l'apprendista non può usufruire degli ammortizzatori sociali (cassa integrazione guadagni ordinaria, mobilità, ecc…);
- i contenuti della formazione sono decisi dalle regioni, d'intesa con i ministeri del lavoro e dell'istruzione, sentite le associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- è necessaria la giusta causa per licenziare l'apprendista prima della scadenza del contratto;

- la proporzione tra apprendisti/e e lavoratori/trici qualificati sull'insieme dell'organico non può essere superiore a 1:1.

NORMATIVA ·

L'apprendistato è disciplinato dagli artt. dal 47 al 53 del D. Lgs. 276/2003.

A CHI TI PUOI RIVOLGERE

Per capire se il tuo datore di lavoro abbia applicato correttamente le normative in materia di contratto di apprendistato, ti puoi rivolgere:
- alle Organizzazioni sindacali;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro);
- ai Centri per l'impiego.

[^ Sopra]

Part-time

NORMATIVA

Il lavoro part-time (a tempo parziale) è disciplinato:
- dalla L. 863/1984;
- dal D. Lgs. 61/2000;
- dal D. Lgs. 101/2001;
- dal D. L. 210/2002;
- dall'art. 46 del D. Lgs 276/2003.

NOZIONE

E' un contratto di lavoro, in cui il/la lavoratore/trice svolge un orario di lavoro ridotto rispetto a quello ordinario.

TIPOLOGIE

I contratti di lavoro a tempo parziale si dividono in:
- part-time orizzontale: quello in cui la riduzione di orario è prevista sull'orario normale giornaliero di lavoro;
- part-time verticale: quello in cui la riduzione dell'orario si applica limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- part-time misto: quello che si svolge in combinazione del part-time orizzontale e verticale.

FORMA

E' necessaria la forma scritta.
In mancanza, il/la lavoratore/trice può ricorrere al Giudice per chiedere che il rapporto di lavoro part-time possa essere considerato a tempo pieno.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto a tempo parziale si applica:
1.a tutti di datori di lavoro;
2.ai/le lavoratori/trici subordinati/e compresi/e :
- i/le lavoratori/trice a termine;
- i dirigenti;
- i/le lavoratori/trici assunti/e con contratto di inserimento;
- gli/le apprendisti/e;
- i/le lavoratori/trici agricoli/e;
- gli/le stagionali/e extracomunitari/e;
- i/le lavoratori/trici assunti/e con contratto di somministrazione;
- i/le lavoratori/trici assunti/e con contratto intermittente;
- i/le viaggiatori/trici e piazzisti/e per il contratto part-time verticale;
- i soci di cooperative di produzione e lavoro (Cass. n. 638 del 1997);
- i/le lavoratori/trici assunti/e con contratto ripartito.

DOPPIO LAVORO

E' possibile svolgere più lavori alle dipendenze di più datori di lavoro.
Gli unici limiti per i/le lavoratori/trici sono:
- il dovere di fedeltà;
- il divieto di concorrenza.

CONTENUTO DEL CONTRATTO

Il contratto deve contenere:
1.la durata.
Si precisa che se manca l'indicazione della durata, il/la lavoratore/trice può far ricorso al giudice del lavoro per chiedere:
- la trasformazione del contratto part-time a contratto a tempo pieno dalla data dell'accertamento giudiziale;
- un equo risarcimento per il periodo anteriore alla sentenza.
2.la collocazione temporanea dell'orario di lavoro.
Se manca solo la collocazione temporanea, questa è determinata dal giudice tenendo presenti i CCNL o, in mancanza, si farà una valutazione equitativa.
Il/la lavoratore/trice, inoltre, avrà diritto ad un equo risarcimento fino all'emanazione della sentenza.

ASSUNZIONE

All'atto dell' assunzione del/la lavoratore/trice a part-time, il datore di lavoro:
- deve comunicare l'assunzione alla Direzione Provinciale del Lavoro (art. 4bis del D. Lgs. 181/2000).
La mancata comunicazione alla Direzione Provinciale comporta per il datore di lavoro l'applicazione di una sanzione amministrativa per ciascun/a lavoratore/trice interessato/a e per ogni giorno di ritardo;
- deve consegnare al/la lavoratore/trice la dichiarazione con i dati del numero del libro matricola.

DIRITTI

I/le lavoratori/trici a part-time devono ricevere un trattamento uguale a quello dei/le lavoratori/trici a tempo pieno, inquadrati nello stesso livello e per la stessa mansione.
In particolare hanno diritto:
- alla retribuzione oraria;
- alla durata del periodo di ferie;
- alla durata del congedo di maternità/paternità e dei congedi parentali;
- alla conservazione del posto di lavoro in caso di malattia;
- al trattamento per infortunio sul lavoro e malattia professionale;
- all'applicazione delle norme di tutela della salute e della sicurezza;
- all'accesso a iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
- all'accesso ai servizi sociali aziendali;
- ai diritti sindacali.
Tali trattamenti sono erogati in proporzione all'orario di lavoro ridotto; resta valida, però, la possibilità che i contratti individuali e collettivi possano fissare la corresponsione di alcuni emolumenti in misura più che proporzionale.

LAVORO STRAORDINARIO

Il lavoro straordinario è possibile solo nel parttime verticale e misto.
Per le ore straordinarie si applica la stessa normativa dei rapporti a tempo pieno; il limite annuo è di 250 ore oppure quello previsto dai CCNL al quale vanno riproporzionati.

LAVORO SUPPLEMENTARE

Il lavoro supplementare è possibile solo nel parttime orizzontale, anche a tempo determinato, rispettando le seguenti caratteristiche:
- entro i limiti fissati dai CCNL;
- per le ipotesi individuate dai CCNL.
Il lavoro supplementare è possibile nel part-time verticale e misto, tutte le volte che la prestazione pattuita sia inferiore all'orario normale settimanale (Cir. Min. Lavoro n. 9 del 2004).

DIRITTI

Il/la lavoratore/trice ha diritto alla maggiorazione retributiva.
I CCNL, inoltre, possono stabilire l'incidenza delle ore supplementari sulle ferie sul trattamento di fine rapporto e sulla tredicesima.

CONSENSO

È necessario il consenso del/la lavoratore/trice se il lavoro sup- plementare non è regolato o previsto dai CCNL;
in caso di rifiuto non è previsto il licenziamento per giustificato motivo.

CLAUSOLE FLESSIBILI

Le parti possono concordare clausole flessibili con le quali sia possibile variare la collocazione temporale dell'orario concordato.

CLAUSOLE ELASTICHE

Nei contratti a tempo parziale di tipo verticale o misto possono essere stabilite clausole elastiche, attraverso le quali sia possibile variare in aumento la durata concordata della prestazione lavorativa.

TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO

E' possibile trasformare il rapporto di lavoro part-time in rapporto di lavoro a tempo pieno.
In particolare:
1.per la trasformazione da part-time a tempo pieno non è richiesta nessuna formalità;
2.per la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è necessario:
- il consenso del/la lavoratore/trice;
- la forma scritta alla presenza del sindacato;
- la convalida dell'atto dalla Direzione Provinciale del Lavoro, anche successivamente alla stipula dell'accordo e non presuppone necessariamente la presenza del/la lavoratore/trice (Cir. Min. Lavoro n. 9 del 2004).
Si precisa che per le patologie tumorali dei lavoratori/trici è possibile la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time verticale o orizzontale.

DIVIETO DI LICENZIAMENTO

Non costituisce giustificato motivo di licenziamento:
- il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale o viceversa;
- il rifiuto di aderire alle "clausole elastiche";
- il rifiuto di aderire alle "clausole flessibili";
- il rifiuto di effettuare ore supplementari.

A CHI TI PUOI RIVOLGERE

Se hai dei problemi oppure vuoi avere maggiori 105 informazioni sul tuo contratto puoi rivolgerti:
- alle Organizzazioni sindacali;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro);
- ai Centri per l'impiego;
- alla Consigliera di parità.

[^ Sopra]

Contratto di somministrazione di lavoro

NORMATIVA

La somministrazione è regolata dal D. Lgs. 276/2003, il quale ha abrogato, da un lato, la L. 1369/1960 che disciplinava il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera e, dall'altro, gli artt. 1-11 della L. 196/1997, che regolavano il lavoro interinale.
Il D. Lgs. 276/2003 è stato modificato ed integrato dal D. Lgs. 251/2004.

NOZIONE

Per somministrazione di lavoro si intende la fornitura professionale di lavoratori/trici attuata da un soggetto autorizzato (somministratore) a beneficio di un altro soggetto (utilizzatore).

SOGETTI

La somministrazione di lavoro coinvolge tre soggetti
1. il somministratore = agenzie per il lavoro che possono essere
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato in tutti i settori, definite Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. generalista;
- agenzie di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato in tutti i settori, denominate Agenzie di somministrazione di lavoro di tipo c.d. specialista;
- agenzie di intermediazione;
- agenzie di ricerca e selezione del personale;
- agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
2. il/la lavoratore/trice = qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;
3. l'utilizzatore = colui che utilizza il prestatore di lavoro, può essere un soggetto privato o anche una Pubblica Amministrazione, ma in quest'ultimo caso, - specifica la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 7 del 22 febbraio 2005 - il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato.

TIPOLOGIE

Il contratto di somministrazione può essere concluso:
1. a tempo determinato: si applica il D. Lgs. 368/2001, vale a dire la disciplina del contratto a termine;
2. a tempo indeterminato, c.d. staff leasing = è ammesso nelle seguenti ipotesi:
- servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e la manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;
- servizi di pulizia, custodia, portineria;
- servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/ 1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;
- altri casi previsti dai CCNL o territoriali.

DIVIETI

Sono vietati i contratti di somministrazione:
- in sostituzione di lavoratrici/tori in sciopero;
- in aziende che nei sei mesi precedenti, salvo diverso accordo collettivo, hanno proceduto per le medesime qualifiche a licenziamenti collettivi o che hanno in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni d'orario, con utilizzo della cassa integrazione per le medesime qualifiche;
- in aziende che non hanno provveduto alla valutazione dei rischi.

CONTRATTI

Nella somministrazione si hanno:
1. il contratto di somministrazione tra somministratore ed utilizzatore = deve essere concluso in forma scritta; in mancanza, si considera nullo e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.
Nel contratto devono essere inclusi i seguenti requisiti:
- gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;
- il numero dei lavoratori da somministrare;
- i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
- l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
- le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
- il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
- l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;
- l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
- l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;
- l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.
2. il contratto di lavoro tra somministratore e lavoratore/trice = non sono stati introdotti requisiti specifici relativamente al contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e prestatore/trice di lavoro.
Il rispetto dei requisiti formali dipenderà, pertanto, dalla tipologia del con- tratto stipulato tra le parti.

INDENNITà DI DISPONIBILITà

Nella somministrazione di lavoro a tempo indeterminato:
è corrisposta al/la lavoratore/trice l'indennità di disponibilità, durante i periodi di mancata utilizzazione.
Il D.M. 10/03/04 ha fissato l'indennità di disponibilità minima in 350,00 euro mensili, che sarà rivalutata ogni due anni, sulla base dell'inflazione rilevata dall'ISTAT.

OBBLIGHI DEL SOMMINISTRATORE

Il somministratore deve:
- pagare al/lla lavoratore/trice il trattamento economico;
- versare i contributi previdenziali ed i premi per l'assicurazione infortuni sul lavoro.

OBBLIGHI DELL'UTILIZZATORE

L'utilizzatore deve:
- rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e contributivi;
- comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili al/la lavoratore/trice;
- pagare le retribuzioni ed i contributi, in caso di inadempienza del somministratore.

DIRITTI DEI LAVORATORI

Il/la lavoratore/trice ha diritto:
- al trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato ai dipendenti dell'utilizzatore, di pari livello e mansione;
- all'informativa sui rischi per la sicurezza e la salute;
- all'applicazione dei diritti sindacali nell'ambito dell'agenzia di somministrazione;
- a partecipare all'attività sindacale nell'ambito dell'impresa utilizzatrice;
- all'indennità di disponibilità, solo nel caso di somministrazione a tempo indeterminato;
- a fruire dell'integrazione al reddito prevista dal fondo per la formazione e il reddito.

LIMITI QUANTITATIVI:

1. nella somministrazione a tempo determinato sono previsti nei CCNL, anche in misura non uniforme.
2. nella somministrazione a tempo indeterminato non sono previste limitazioni quantitative.

SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE

La somministrazione irregolare si ha nelle seguenti ipotesi:
- se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato;
- se il contratto di somministrazione è concluso fuori dalle esigenze di cui all'art. 20, 3° comma, D. Lgs. n. 276 del 2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ex art. 20, 4° comma, del D. Lgs. 276/2003 (somministrazione a tempo determinato);
- se il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
- se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione della data di inizio e della sua durata.

CONSEGUENZE

Le conseguenze della somministrazione irregolare sono:
- il/la lavoratore/trice può richiedere al Giudice la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione;
- la retribuzione e i contributi previdenziali versati dal somministratore valgono a liberare l'utilizzatore;
- gli atti, compiuti dal somministratore per la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, si intendono compiuti dall'utilizzatore.

SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA

La somministrazione fraudolenta è quella posta in essere con la specifica finalità di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicabile al lavoratore.

A CHI TI PUOI RIVOLGERE

Se hai dei problemi oppure vuoi avere maggiori informazioni sul tuo contratto puoi rivolgerti:
- alle Organizzazioni sindacali;
- alla Direzione Provinciale del Lavoro (ex Ispettorato del lavoro);
- ai Centri per l'impiego;
- alla Consigliera di parità.

[^ Sopra]

Consigliera di Parità della Provincia di Avellino - Sito Ufficiale
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Si riceve: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; Martedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00
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