Consigliera di Parità della Provincia di Avellino
Indice
» Normativa
» Caratteristiche
» Organismi per le Pari Opporunità
La legge 903/1977 è stata il primo provvedimento incisivo di
promozione delle pari opportunità tra uomo e donna, seguita poi dalle leggi
125/91, 53/2000, 215/92 e dai d.lgs196/2000, 215/2003, 216/2003.
Per ultimo
ricordiamo ancora il d.lgs 145/2005 e la modifica dell'art. 51 della
Costituzione.
Tutte le politiche finalizzate alla promozione delle pari
opportunità in ciascun ambito della vita sociale e alla rimozione delle discriminazioni
che possono verificarsi per ragioni di sesso.
Per escludere ogni trattamento discriminatorio per ragioni di sesso si utilizza
lo strumento delle azioni positive.
Per azione positiva si intende ogni attività avente lo scopo di superare
condizioni ed organizzazioni del lavoro che possano creare effetti pregiudizievoli
per il raggiungimento delle pari opportunità.
Viene anche detta azione
antidiscriminatoria.
È vietata ogni discriminazione sui luoghi di lavoro dovuta al sesso in relazione:
- all'accesso al lavoro mediante accertamenti pre-assuntivi circa lo stato
di famiglia o l'eventuale stato di gravidanza della futura lavoratrice;
- alla formazione professionale, alla qualifica e alla mansione attribuita;
- alla retribuzione a fronte di uguale lavoro;
- alla pensione (la donna, infatti, ha il diritto di rinunciare all'anticipazione
del pensionamento e di optare per il proseguimento del lavoro fino
agli stessi limiti di età previsti per gli uomini)
È vietato alle donne dalle 24 alle ore 6 e dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 11 del D. Lgs. 66/2003).
Non deve essere obbligatoriamente prestato:
- dalla lavoratrice madre di un figlio con meno di 3 anni (in alternativa al
padre lavoratore);
- dalla lavoratrice (o dal lavoratore) unico genitore affidatario convivente
con un figlio di meno di 12 mesi;
- dalla lavoratrice (o dal lavoratore) che abbia a proprio carico un soggetto
disabile.
La Consigliera di parità (in generale) :
- è nominata a livello nazionale, regionale e provinciale;
- è pubblico ufficiale;
- ha l'obbligo di segnalare all'Autorità giudiziaria i reati di cui viene a
conoscenza.
La Consigliera di parità provinciale :
è nominata con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero
delle pari opportunità, su designazione degli organi a tal fine individuati
dalle Regioni e dalle Province.
Principali Funzioni:
- intraprende ogni utile iniziativa per far rispettare il principio di non discriminazione
e la promozione di pari opportunità tra lavoratori e lavoratrici;
- promuove progetti di azioni positive;
- collabora con le Direzioni del lavoro;
- verifica i risultati delle azioni positive intraprese;
- sostiene le politiche attive del lavoro, comprese quelle formative, sotto
il profilo della promozione e realizzazione di pari opportunità;
- diffonde la conoscenza e lo scambio delle buone prassi e svolge attività
di informazione e formazione culturale sui problemi delle pari opportunità;
- collabora con gli assessori al lavoro degli enti locali e con gli organismi
di parità degli enti locali;
- verifica i risultati della realizzazione dei progetti di azioni positive previsti
dalla legge 125/91;
- ha facoltà di ricorrere innanzi al tribunale in funzione del giudice del
lavoro (o se del caso T.A.R.) su delega della persona che vi ha interesse,
ovvero di intervenire nei giudizi promossi dalla medesima.
DOVE SI TROVA
la Consigliera di parità della provincia di Avellino si trova in Avellino, Corso V. Emanuele, ex Caserma Litto, tel/fax : 0825.786246.
Il Comitato nazionale per le pari opportunità:
- è istituito presso il Ministero del Lavoro ed ha il compito di formulare
proposte per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza
di opportunità tra lavoratori e tra lavoratrici;
- promuove l'adozione di azioni positive da parte di istituzioni pubbliche;
- esprime, a maggioranza, parere sul finanziamento dei progetti di azioni
positive;
- verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di
parità;
- promuove soluzioni alle controversie collettive;
- può richiedere all'ispettorato del lavoro di acquisire informazioni sulla
situazione occupazionale maschile e femminile, in relazione allo stato
delle assunzioni, della formazione e promozione professionale;
- promuove una adeguata rappresentanza di donne negli organismi pubblici
nazionali e locali competenti in materia di lavoro e formazione
professionale;
Il Comitato per le pari opportunità
è istituito nelle aziende pubbliche e private ed è costituito da un rappresentante
dell'ente con funzioni di presidente, da un componente designato da
ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari
numero di rappresentanti dell'Azienda, scelti tra chi abbia dimostrato interesse
per le tematiche paritarie, nonché dai rispettivi supplenti per i casi di
assenza dei titolari.
Compiti e funzioni:
- vigila sull'attuazione delle leggi di parità da parte del datore di lavoro e
verifica l'esistenza di forme di discriminazioni dovute al sesso;
- favorisce l'integrazione del principio di pari opportunità nel lavoro e
nell'accesso al lavoro;
- afferma l'importanza di una cultura di genere e favorisce una migliore
conciliazione tra vita e lavoro;
- formula proposte ai fini della contrattazione integrativa;
- propone iniziative volte a prevenire o reprimere molestie sessuali, mobbing
nonché pratiche discriminatorie in genere.
Il comitato per l'imprenditorialità femminile
è istituito presso le Camere di Commercio locali, è composto da un minimo
di cinque a un massimo di nove persone nominate dalla Giunta camerale in
rappresentanza del Consiglio camerale, delle associazioni di categoria e delle
organizzazioni sindacali impegnate nella promozione delle pari opportunità.
Compiti e funzioni:
- propone iniziative nell'ambito delle attività camerali che riguardino lo
sviluppo e la qualificazione delle presenze delle donne nel mondo dell'imprenditoria;
- propone indagini conoscitive per determinare quali problemi ostacolino
l'accesso delle donne nel mondo del lavoro e dell'imprenditoria in particolare;
- stimola lo sviluppo dell'imprenditoria femminile anche tramite attività
di formazione e aggiornamento a favore delle donne aspiranti imprenditrici;
- favorisce la qualificazione imprenditoriale femminile;
- individua gli strumenti idonei per attivare un sistema di collaborazioni
con gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione
e di sostegno dell'imprenditoria femminile in genere.
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