Consigliera di Parità della Provincia di Avellino
DEFINIZIONE
Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge 40/2004 che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito e nel rispetto della legge sulla privacy d.lgs.193/2003.
IPOTESI
Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità.
CONSENSO
Prima del ricorso ed in ogni fase di applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita il medico informa in maniera dettagliata i soggetti che si sottopongono a tale tecnica, sui metodi, sui problemi bioetici e sui possibili effetti collaterali sanitari e psicologici conseguenti all'applicazione delle tecniche stesse, sulle probabilità di successo e sui rischi dalle stesse derivanti, nonché sulle relative conseguenze giuridiche per la donna, per l'uomo e per il nascituro. Alla coppia deve essere prospettata la possibilità di ricorrere a procedure di adozione o di affidamento, come alternativa alla procreazione medicalmente assistita.Tutto il materiale pubblicato è proprietà dell'Ufficio della Consigliera di Parità, salvo il materiale diversamente e specificamente dichiarato pubblico o di altro autore. Viene concessa la visione dei documenti detti ma non la loro stampa e/o utilizzo commerciale